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ALLEGATO PARTE III
Istruzioni per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nella produzione, trasporto e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1. Attività Soggette.
Le presenti norme si applicano alle
attività riguardanti la totale o parziale costruzione per montaggio
con elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
TITOLO II
PRODUZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI
CAPO I
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2. Stampi e cassaforme.
Gli stampi e le casseforme per la
formatura degli elementi prefabbricati devono avere requisiti progettuali
e costruttivi tali da rendere sicure le operazioni di getto, di sformatura
e tutte le altre transitorie con riferimento alle sollecitazioni cui
vengono sottoposti in tali fasi.
Le modalità
di utilizzo di stampi e casseforme e dei mezzi meccanici per l'esecuzione
delle operazioni attinenti l'attività di prefabbricazione devono essere
portate a conoscenza degli operatori e riportati su apposite tabelle,
disponibili sul luogo di lavoro.
L'accesso alla zona interessata
da "casseri basculanti" è consentito
dopo che sia stata assicurata la posizione di fermo dei casseri mediante
proprio dispositivo di blocco.
Prima di eseguire interventi su
casseri a chiusura oleodinamica o comunque meccanica, le operazioni di chiusura devono essere
impedite mediante dispositivo di blocco della posizione di fermo disattivabile
dal solo operatore incaricato dell'intervento. In caso di sollevamento
oleodinamico, la posizione di fermo deve
essere assicurata mediante dispositivo meccanico di blocco. Qualora
i lavoratori debbano operare su stampi lubrificati, devono essere
prese misure idonee contro il pericolo di scivolamento, fornendo comunque
calzature con suole antisdrucciolevoli.
Art. 3. Impianti di
illuminazione elettrici, macchine ed apparecchi elettrici mobili
e portatili.
Ai fini dei dispositivi di cui al
Titolo 7 del decreto Presidente della Repubblica
n. 547/55 e delle norme di buona tecnica lo stabilimento deve intendersi
come "luogo bagnato", nelle zone destinate ai getti e alla
produzione di calcestruzzo.
Gli impianti elettrici installati
in zone soggette a stillicidio o ad investimento di liquidi devono
essere conformi alle relative norme CEI.
Art. 4.
Nell'esecuzione delle operazioni
di pulizia di stampi e casseforme, di taglio e/o finitura di getti
prefabbricati, di applicazione di disarmanti,
od operazioni similari che possa costituire pericolo per l'operatore
o per terzi, quali ad esempio l'impiego di getti a pressione o di
soluzioni acide, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- i comandi delle apparecchiature
utilizzate devono essere del tipo ad "uomo presente", tali
cioè da garantire l'interruzione automatica all'atto dell'abbandono,
anche, accidentale dell'organo di comando;
- l'operatore dovrà essere dotato
di idonei mezzi di protezione individuale;
- nella zona interessata delle sopraddette
operazioni dovrà essere impedito l'accesso alle persone non addette
alle operazioni stesse.
Art. 5. Sformatura o movimentazione
degli elementi prefabbricati.
Le operazioni di sformatura e movimentazione devono essere effettuate secondo prescrizioni scritte, riguardanti resistenza
e la stabilità degli elementi prefabbricati stessi e sotto la diretta
sorveglianza di personale esperto responsabile.
Nel formulare le disposizioni scritte
il responsabile dello stabilimento dovrà anche tenere presenti le prescrizioni dei progettisti degli elementi prefabbricati.
Art. 6. Caratteristiche delle asole
e di altri dispositivi equivalenti per il
sollevamento degli elementi prefabbricati.
Gli inserti atti al sollevamento
degli elementi prefabbricati devono essere progettati in conformità
alle vigenti norme di legge e a quelle di buona tecnica.
Si prescrive l'impiego di materiali
con caratteristiche tali da conservare sufficienti proprietà elastiche,
tenendo conto di condizioni di impiego e
temperatura particolarmente bassa.
Durante le fasi di produzione dell'elemento
prefabbricato si deve evitare qualsiasi operazione che possa modificare
le caratteristiche di resistenza dell'inserto.
L'utilizzo degli inserti per il
sollevamento degli elementi prefabbricati va fatto secondo le istruzioni
che il progettista degli elementi è tenuto ad indicare.
Gli inserti se non costituiti da
materiale inossidabile, devono essere opportunamente protetti contro
l'ossidazione nella parte sporgente e per almeno 4 cm nel getto o opportunamente surdimensionati
per tener conto degli effetti dell'ossidazione.
Art. 7. Particolari attrezzature per il sollevamento.
L'imbracatura mediante nastri, cinghie
e simili va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene
e simili di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 547/55 ed
al Titolo III del decreto ministeriale 12 Settembre 1959. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati
idonei dispositivi di protezione.
Art. 8. Impiego di ventose.
Il campo d'azione degli apparecchi
di sollevamento e sollevamento-trasporto provvisti di ventose per
la presa del carico deve essere delimitato con barriere e le manovre
di sollevamento-trasporto devono essere preannunciate con apposite
segnalazioni in modo da consentire l'allontanamento delle persone
che si trovano esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.
Art. 9. Stoccaggio degli elementi prefabbricati.
Le modalità
di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire
la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni
di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Gli elementi di
sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta
loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale
equilibramento ottenibile con particolare sistemazione dei
pezzi stoccati.
Lo stoccaggio dei pezzi deve essere
eseguito sulla base di disposizioni scritte,
predisposte a cura del responsabile del stabilimento.
I piani di stoccaggio devono avere
resistenza adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati
al fine di evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti dei piani
medesimi.
Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi di puntellazione
impiegati, devono essere indicate con apposita
targhetta o sistema equivalente.
CAPO
II
ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVI PRE-TESI
Art. 10. Testate di
ancoraggio.
Le testate di
ancoraggio e tutte le parti accessorie di queste devono essere
progettate e realizzate secondo le vigenti norme di legge per le strutture
metalliche o in conglomerato cementizio
armato e precompresso e secondo le norme di buona tecnica.
Sulla testata stessa dovrà essere
affissa un'apposita targa, a cura del costruttore,
indicante l'entità del tiro e la misura della eccentricità ammissibile
con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni d'uso.
Art. 11. Morsetti ed apparecchiature di bloccaggio.
I morsetti ed apparecchiature di
bloccaggio dovranno rispondere ai requisiti di cui alle "Istruzioni
relative alle norme di legge per l'esecuzione delle opere
in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche".
I cilindri dei morsetti e le altre
apparecchiature di bloccaggio di trefoli, fili o trecce a tesare,
devono riportare un marchio indelebile che consenta
di individuare:
a) il fabbricante;
b) il tiro massimo ammissibile;
c) i diametri d'impiego.
L'utilizzo e la manutenzione dei
morsetti e delle apparecchiature di bloccaggio vanno fatte secondo
le indicazioni con il fabbricante è tenuto a consegnare all'atto di ogni fornitura. Prima di ogni
reimpiego deve essere eseguito un controllo della loro efficienza
ed integrità.
E' vietato accoppiare tra loro elementi
di morsetto di diversi fornitori o di tipo diverso dello stesso fornitore.
Art. 12. Apparecchiature di tesatura.
Ogni macchina deve essere dotata
di due dispositivi indipendenti di limitazione automatica dell'entità
del tiro al raggiungimento del valore prefissato.
L'apparecchiatura di tesatura deve
essere corredata, a cura del fabbricante di un certificato di taratura rilasciato dallo stesso e da istruzioni per l'effettuazione
di controlli periodici.
A cura dell'utilizzatore devono
essere annotati l'esito dei controlli periodici effettuati nonché
ogni tipo di intervento cui l'apparecchiatura viene sottoposta durante
l'utilizzo.
Art. 13. Fase di tesatura dei cavi.
Le operazioni del lavoro di tesatura
dei cavi devono essere eseguite secondo schemi
opportunamente predisposti, tali da garantire le condizioni di sicurezza.
Gli schemi devono prevedere che l'operatore non possa trovarsi sulla
direzione dei cavi già tesati.
Durante le operazioni di tesatura
è fatto obbligo di adottare segnali luminosi
intermittenti. L'inizio e la fine delle azioni di tesatura vanno segnalate
con avvisatori acustici.
Nella fase di tesatura il personale
deve rimanere lontano dalla pista ad esclusione
della sola persona che esegue le operazioni di tesatura. La
distanza di sicurezza deve essere almeno uguale alla metà del tratto
di cavo libero di maggior lunghezza (tra due separatori, tra testata e testata).
La posizione dove viene eseguita l'operazione di tesatura deve essere dotata
di idonee protezioni frontali, laterali, a soffitto. Tali protezioni
devono essere realizzate in modo da garantire la visibilità della
pista.
Devono essere predisposte barriere
continue, cieche, realizzate in materiale idoneo,
dietro entrambe le testate. Tali barriere, limitatamente al
posto ed al tempo di tesatura, possono, per motivi tecnologici, essere
rimosse purché sia impedito il passaggio di personale alle spalle
di chi tesa.
In ogni caso le barriere dovranno
essere rimesse a posto dopo la fase di tesatura e mantenute per tutto
il periodo in cui restano cavi liberi in tensione.
CAPO
III
ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVI POST-TESI
Art. 14. Prescrizioni relative alle strutture a cavi post tesi.
Sono applicabili alla produzione
di elementi prefabbricati a cavi post-tesi le prescrizioni
di cui al Titolo II, Capo II delle presenti istruzioni:
- Art. 11. (Morsetti
ed apparecchiature di bloccaggio);
- Art. 12. (Apparecchiature
di tesatura);
- Art.
13. (Fase di tesatura dei cavi), limitatamente al primo comma, al
secondo comma per intero nel caso di produzione in stabilimento e
per la sola seconda parte nel caso di produzione in cantiere a piè
d'opera.
Art. 15. Prescrizioni particolari per
elementi prefabbricati post-tesi.
Il piano di lavoro dovrà essere
adeguatamente compattato per le operazioni di tesatura e successiva
movimentazione degli elementi tesati. Si dovrà in particolare evitare
che durante le operazioni di tesatura a causa di dislivelli o cedimenti
del piano di posa possa determinarsi il ribaltamento
e/o la rottura degli elementi soggetti alla pre-compressione.
Prima di procedere alle operazioni
di pre-compressione dovrà verificarsi la corretta disposizione delle
testate di ancoraggio e la tolleranza delle
dimensioni geometriche dei manufatti per evitare rotture o spanciamenti eccessivi dei medesimi, che possono risultare
pericolosi sia nelle fasi di tesatura che nelle fasi di movimentazione.
Art. 16. Fase di tesatura dei cavi.
Durante le operazioni di tesatura
è impedito il passaggio di personale alle
spalle delle testate degli elementi in corso di tesatura. In caso
contrario vanno predisposte adeguate barriere realizzate in materiale
idoneo.
Art. 17. Stoccaggio in cantiere.
Nel caso di stoccaggio all'aperto
di apparecchiature di tesatura, di apparecchiature
di bloccaggio, di cavi, di trefoli, ecc., il predetto materiale prima
del suo reimpiego dovrà essere assoggettato
a controllo di idoneità.
CAPO
IV
ELEMENTI PREFABBRICATI OTTENUTI
PER CENTRIFUGAZIONE
Art. 18. Centrifugazione e sformatura.
Durante la centrifugazione è fatto
divieto assoluto di accesso alle persone
nella zona riservata agli impianti, zona che deve essere segregata
con idonee barriere cieche e continue.
Prima della messa in moto delle
centrifughe deve essere controllato il corretto montaggio delle forme
e la loro chiusura; analogo controllo deve essere effettuato
nella fase di smontaggio delle forme e di sformatura.
Durante il funzionamento della centrifuga
è fatto divieto di adottare appositi segnali
luminosi intermittenti.
TITOLO III
TRASPORTO E MONTAGGIO
DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Art. 19. Disposizioni
di carattere generale.
Il carico, il trasporto
e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati
con i mezzi e le modalità appropriati in
modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione
alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso.
I percorsi su aree
private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo della
loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei
lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa
presumere la modifica.
Nel caso di terreni
in pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento
a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento
di carichi sospesi; andrà inoltre verificata l'idoneità del sottofondo
a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in conseguenza di
eventi atmosferici sfavorevoli.
Art. 20. Idoneità del
personale.
Le operazioni di montaggio
devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la
guida di persona esperta.
Art. 21. Istruzioni scritte.
Il fornitore dei prefabbricati
e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica
competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da
relativi disegni illustrativi circa le modalità
di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi
al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno
essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in
fase di progettazione e costruzione.
Art. 22. Piano antinfortunistico.
Prima dell'inizio
dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro,
degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione
tecnica:
-piano di lavoro sottoscritto
dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni
di montaggio e la loro successione;
- procedure di sicurezza
da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera;
-
nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi
da parte delle diverse ditte interessate.
In mancanza di tale
documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione
nei documenti di appalto, è fatto divieto
di eseguire operazioni di montaggio.
Nel caso di un'unica
impresa, incaricata della esecuzione dell'opera,
le istruzioni scritte di cui all'art. 21, opportunamente redatte ed
integrate possono essere utilizzate qual idonea documentazione tecnica.
Art. 23. Protezione contro
la caduta di persona.
Ai sensi dell'art.
16 del decreto Presidente della Repubblica
del 7 Gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni di montaggio di strutture
prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere
attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare
il predetto pericolo:
a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture
di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza
tale da limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m;
c) adozioni di reti
di sicurezza;
d) adozione di altre precauzioni discendenti da quanto indicato dall'art.
28 del decreto Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, n. 164
ed espressamente citate nelle procedure di sicurezza e nelle istruzioni
scritte di cui all'art. 21 e 22 delle presenti istruzioni.
Nella costruzione
di edifici, in luogo delle misure di cui al precedente comma,
punto a), possono essere adottate difese applicate alle strutture
prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro montaggio,
costituite da parapetto normale con arresto al piede come previsto
dall'art. 26 del decreto Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955,
n. 547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto
al filo esterno del struttura alla quale è affiancato, e sottostante
mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito
accessibile.
Art. 24. Indicazione del
peso degli elementi prefabbricati.
Su tutti gli elementi
prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate
deve essere indicato il loro peso effettivo.
Art. 25. Protezione della
testa.
Per tutti gli addetti
alle operazioni di montaggio è prescritto
l'uso di elemento protettivo.
Art. 26. Divieto di accesso degli estranei nelle aree di montaggio.
Nell'area direttamente
interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto de essere visibilmente richiamato e devono
essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere
flessibili o mobili o simili.
Art. 27. Operazioni di
montaggio in particolari condizioni metereologiche.
Nelle istruzioni e
nella documentazione tecnica di cui agli artt.
21 e 22 dovranno essere indicate le condizioni metereologiche
in corrispondenza delle quali, in relazione alle
attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro.
La velocità massima
del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio deve
essere determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del
peso degli elementi oltreché del tipo particolare
di apparecchio di sollevamento usato.
Di regola gli apparecchi
di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità del vento
supera i 60 km/h.
Peraltro tale limite
deve essere convenientemente ridotto quando si tratti
di sollevare degli elementi leggeri di grande superficie come pannelli
di rivestimento o elementi di copertura.
Art. 28. Protezione durante
le operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati.
Durante le operazioni
di montaggio degli elementi prefabbricati dovrà
essere impedito il transito di persone nella zona che potrebbe essere
interessata da un'eventuale caduta degli elementi.
La delimitazione di
tale zona dovrà essere eseguita in rapporto alla tipologia degli elementi,
al loro peso, alle procedure di montaggio ed alla quota di lavoro.
Art. 29. Fasi transitorie
e di montaggio
In tutte le fasi transitorie
e di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi
e delle parti già assemblate.
Le attrezzature provvisionali
di montaggio e di puntellazione dovranno
essere idonee all'impiego.
Tale idoneità dovrà
essere accertata dal progettista del montaggio attraverso una verifica
delle sollecitazioni alle quali potranno
essere assoggettate nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al
montaggio attraverso un controllo delle caratteristiche costruttive
delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto all'uso.
Le attrezzature provvisionali
e di puntellazione dovranno essere assoggettate
a manutenzione periodica almeno annuale.
Art. 30. Attrezzature
destinate alla posa in opera di elementi
prefabbricati per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia e
sottovia (carri di varo).
I carri di varo per
la messa in opera di elementi prefabbricati
devono essere costruiti ed utilizzati conformemente ad un progetto
appositamente redatto e firmato da ingegnere od architetto abilitato
all'esercizio della professione per ogni utilizzo. |