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Circolare n. 30/98 del
Ministero del Lavoro del 15 marzo 1998 |
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Ulteriori chiarimenti interpretativi del Decreto
Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94 |
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Decreto Legislativo 1996
n. 494 Allegato I, punto 2 - Definizione di "impianti" Il termine "impianti", di cui all'allegato
I, punto 2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti a
opere edili o di genio civile, e non anche a impianti connessi alla
produzione industriale, agricola o di servizi. Lavori edili effettuati direttamente con proprio
personale dipendente, senza ricorso all'appalto Ove i lavori o le attività individuate negli allegati
I e II
del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati dal datore di lavoro,
esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del decreto
legislativo 494/96, non sono applicabili poiché in tale caso il soggetto
in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di
datore di lavoro. Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale Ai fini dell'individuazione delle attività forestali
rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 va
chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili a operazioni proprie
dei cantieri edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione di
manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura
di strade ecc. Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente,
è tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione,
tra i quali l'elaborazione dei piani di sicurezza. Articolo 19, comma 1, lettere a) e b) Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti, di
cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere
legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli
4 e 5
del medesimo decreto, purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato il
corso di cui all'articolo
10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore. Allegato II, punto 4 Con la locuzione "linee elettriche in
tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato
II del decreto legislativo 494/96 si intende fare riferimento alle linee
elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati. Articolo 22, comma 1, lettera a) Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di
sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli
12 e 13,
misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali
di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve
applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non
anche a quella prevista dall'articolo
22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 494/96. Legge 23/5/1997, n. 135, articolo 12 La disposizione contenuta nell'articolo 12 della
legge 23/5/97, n. 135, di conversione del D.L. n. 67 del 25/3/97, con
riferimento al decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato i
tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e
ha ridotto della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2. |
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