626 + 242 + 195 = 1063
D. Lgs. 626/94 e 242/96 - Testo integrato
comprese le modifiche apportate con il Decreto 195 del 23 giugno 2003
Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il testo del D.Lgs. 626/94
è coordinato con le modifiche (in corsivo) introdotte dal nuovo D. Lgs. 242/96.
In azzurro e rosso il nuovo e
vecchio testo dopo il decreto 195 del 23 giugno 2003.
L’uso è libero ma non si risponde di
possibili errori di trascrizione.
Titolo I
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e
di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di
cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che
esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli
previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11,
primo periodo.
Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di
prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
e) responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso (di attitudini e capacità adeguate) delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.
8 bis;
f) rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
g) prevenzione:
il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente:
l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Art. 3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione
mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei
principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero
dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la
sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed
individuale;
p) misure di emergenza
da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori.
2. Le misure relative
alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4. Obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, (nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,) tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui
al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione
delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di
cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti
dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione
in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa
il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene salvo eccezioni
debitamente motivate dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,
la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1
e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce,
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia
del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende,
con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle
aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui
al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi
a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento
diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di
cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si
modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di
lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per
la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino
a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese
le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente
ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
Art. 5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché
i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o comunque necessari
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6. Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti
di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature
di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge;
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi
alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte
di loro competenza.
Art. 7. Contratto di
appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i
datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione
e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 8. Servizio di prevenzione e
protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art.
10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso (di attitudini e capacità adeguate) delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.
8 bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con
oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto
previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di
lavoro (può) deve
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere
adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore
della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere (attitudini e capacità adeguate)
le capacità e i requisiti professionali di cui
all’art. 8 bis.
9. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni egli non è per
questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero
esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella
quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di
prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti
sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art.
8-bis Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni
1. Le capacità
ed i requisiti
professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle
funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in
possesso di un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui
al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
province autonome, dalle
università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione
della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Per lo svolgimento della
funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario
possedere un attestato di frequenza,
con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione
e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica
e psico-sociale, di organizzazione e gestione
delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili
e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento
secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno
quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di
"Scienze della sicurezza e protezione" o
di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro" sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di
formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe,
determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con
decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni
pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i corsi di formazione nei limiti
delle risorse finanziarie
proprie o con le
maggiori entrate derivanti dall'espletamento
di dette attività a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione
del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di
formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti delle
risorse destinate dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.».
Norma transitoria
e clausola di cedevolezza.
1. Possono svolgere l'attività di
addetto o di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione coloro che dimostrino di svolgere
l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a
conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui
all'articolo 2, primo capoverso, comma 2,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo
2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere
l'attività di addetto o di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato
corsi di formazione organizzati da enti e
organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti
idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti
ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e
capacità dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione
e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia
della Comunità europea del 15 novembre 2001, nella
causa n. 49/00, si applicano sino alla data di
entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Art. 9. Compiti del servizio di
prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare,
per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare
alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11;
f) a fornire ai
lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di
vigilanza.
3. I componenti
del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e
protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10. Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art.
8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende
svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo
di vigilanza competente per territorio:
a) una
dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi;
b) una
dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni
o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione
vigente;
d) l'attestazione
di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro.
Art. 11. Riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove
previsto;
d) il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento,
di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di informazione
e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione
di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - Prevenzione
incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.
Art. 12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende
i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non
per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo
eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Art. 13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di
controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario
il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 14. Diritti dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Art. 15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo
conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non
vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in
materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria.
Art. 16. Contenuto della sorveglianza
sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1
è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma
2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17. Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro
e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
b) effettua
gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di
lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle
riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i
controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste
dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro
alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora
il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2,
lettera b), esprima
un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al
comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5. Il medico competente
svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da
una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia
dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7. Il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V - Consultazione e
partecipazione dei lavoratori.
Art. 18. Rappresentante per la
sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità
produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità
di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni,
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 1, è il seguente:
a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità
e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con
il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma
7.
Art. 19. Attribuzioni del rappresentante
per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a)accede ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione
degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma
5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa alla riunione periodica
di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda
dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di
cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - Informazione e formazione
dei lavoratori.
Art. 21. Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la
sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli
connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
e) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e
15.
2. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3.
Art. 22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.
1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro
ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in
occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20,
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori
7. I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di
cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.
Capo VII - Disposizioni concernenti
la pubblica amministrazione.
Art. 23. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in
materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24. Informazione, consulenza,
assistenza.
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati
del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può
essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25. Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo
e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti
in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e di radioprotezione.
Art. 26. Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1) L'Art.
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art.
393 (Costituzione della commissione).-
1. Presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque
funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e
tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto
superiore di sanità;
d) il direttore
generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno
dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno difesa;
trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli
affari regionali;
e) sei
rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-Regioni;
f) un
rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto
italiano di medicina sociale;
g) otto
esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esperti nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
i) un esperto
nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo
è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni
mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far
parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di
ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla
segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti
della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti e durano in carica tre anni.>>.
Ai predetti componenti,
per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui
al D.P.R. 11 gennaio 1956, n° 5, e successive modificazioni. >>
2) L'art. 394 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
<<Art.
394 (Compiti della commissione).-
1. La commissione consultiva
permanente ha il compito di:
a) esaminare i
problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto
di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nonché per il
coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le
problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative
della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli
adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere
parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere
parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere
parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi
avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio
della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19
febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui
all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2. La relazione di cui al comma
precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per
l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.>>.
3) L'Art.
395 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1995, n. 547, è soppresso.
Art. 27. Comitati regionali di
coordinamento.
1. Con atto di indirizzo
e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato - regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali
relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni
della Conferenza Stato - regioni, convocate per i pareri di cui al comma
1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28. Adeguamenti al progresso
tecnico.
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della
normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali.
Art. 29. Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono
reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle
malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una
conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a
particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al
lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Art. 30. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima
azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile
per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti
parte di una impresa agricola o forestale, ma situati
fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di
legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap
5. L'obbligo di
cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4
non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31. Requisiti di sicurezza e di
salute .
1. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli
adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio
o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non
vengano adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative
che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o
architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma
1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso
di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente
per territorio.
Art. 32. Obblighi del datore di
lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) le vie di circolazione interne o
all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo
del loro funzionamento.
Art. 33. Adeguamenti di norme.
1) L'Art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art.
13 (Vie e uscite di emergenza ).-
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza:
percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio
o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza:
passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le
persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio
o altre situazioni di emergenza.
c-bis) larghezza di una porta o luce
netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta
mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura
a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di
pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le
dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate,
nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti
luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere
aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura della
porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta
quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause,
fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente
autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in
casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli
destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che
vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere
dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in
funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti
o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono
adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di
facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità,
quando non ne esista la impossibilità accertata
dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse
mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di
vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta
nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero
sufficiente di vie ed uscite di emergenza.>>.
2) L'Art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art.
14 (Porte e portoni).-
1. Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le
lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che
si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5
lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima
di m 1,20.
3. Quando
in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la
larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il
locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si
apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il
locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di
una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in
aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di
almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m
1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10
e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte
di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva
non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è
prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile
una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è
prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile
una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le
uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5,
coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli
adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a
rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano
altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni
destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno
che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei
due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve
essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o
traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite
da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere
feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette
contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di
uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si
aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad
azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni
per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter
essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso
delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in
maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza
aiuto speciale.
16. Quando
i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la
rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno
durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono
essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e
10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994
non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la
larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di
uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto
dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.>>.
3) L'Art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art.
8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).-
1. Le vie di circolazione, comprese
scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle
vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà
basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora
sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere
prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate
ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e
l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone
di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute
dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati
di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure
appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere
alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere
segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di
lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non
devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni
tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un
pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.>>.
4) L'intestazione del titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituita dalla seguente:
<<Titolo II Disposizioni
particolari>>.
5) L'Art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
<<Art.
6 (Altezza, cubatura e superficie).-
1. I limiti minimi per altezza,
cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro
nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in
quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m.
3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in
ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno mq. 2.
2. I valori relativi
alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione
dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è
misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle
volte.
4. Quando necessità tecniche
aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo
circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è
estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori
quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da
destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda,
e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli
individuati dalla normativa urbanistica vigente.>> .
6) L'Art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art.
9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi).-
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è
necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di
aerazione.
2. Se viene
utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono
utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica,
essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi
sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere
eliminato rapidamente.>>.
7) L'Art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art.
11 (Temperatura dei locali).-
1. La temperatura nei locali di
lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura
adeguata per i lavoratori si deve tenere conto della influenza
che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di
riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve
essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le
pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività
e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando
non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.>>.
8) L'Art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art.
10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).-
1. A meno che non sia
richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non
si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori.
2. Gli impianti di
illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta
un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i
lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti
ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere
tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.>>.
9) L'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
<<Art.
7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico).-
1. A meno che non sia
richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato
adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni:
a) essere ben difesi contro gli
agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un
rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi
contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente
si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve
avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di
lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in
permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino
particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a
tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o
traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza
di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i
lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora
esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono
essere posizionati in modo da non costituire un
pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono
essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per
i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da
materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se
sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili
devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico
devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile,
le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono
offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.
13-bis. le
disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie
di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione
che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle
banchine di carico.>>.
10) L'Art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art.
14 (Locali di riposo).-
1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività,
lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo
facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1
non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di
lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere
dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono
adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è
interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo,
devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinchè questi possa soggiornarvi
durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per
la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può
prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il
datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che
allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate.>>.
11. L'Art.
40 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art.
40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).-
1. I locali appositamente
destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di
salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere
distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può
essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono
utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio
devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di
lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere
dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora
i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché
in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma
1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle
attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.>>.
12) Gli articoli 37 e 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
sono sostituiti dai seguenti:
<< Art.
37 (Docce).-
1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza
impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.>>
<<Art 39
(Gabinetti e lavabi).
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità
dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce,
di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a
causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa
un'utilizzazione separata degli stessi.>>.
13) L'Art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
<<Art.
11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).-
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con
mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o
cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, e vie di
circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati
od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in
modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo
sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art.
8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto
devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del
giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano
posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati,
per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici
e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori
nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente
il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o
cadere.>>.
14) Le disposizioni di cui al
presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO
Art. 34. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di
lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura
di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto,
la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura
di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per
la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. Obblighi del datore di
lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le
misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle
attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente
di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle
istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro
si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro
è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36. Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature
di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime
giuridico che regola le operazioni di verifica
periodica delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente
previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'Art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<Se ciò è appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza.>>.
5. Nell'Art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<Qualora i mezzi di cui al
secondo comma svolgano anche la funzione di allarme
essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di
errore.>>.
6. Nell'Art.
374 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<Ove per le
apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l'aggiornamento di questo libretto.>>.
7. Nell'Art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: [SOPPRESSO]
8. Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 37. Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e
relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni
d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
Art. 38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura
che:
a) i lavoratori incaricati di usare
le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di
cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li
metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai
programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione.
Titolo IV - USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40. Definizioni.
1. Si intende
per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante
il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di
protezione individuale:
a) gli indumenti
di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature
di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature
di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o
per la dissuasione;
g) gli apparecchi
portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41. Obbligo di
uso.
1. I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle
norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,n.
475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono
inoltre:
a) essere adeguati
ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che
richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43. Obblighi del datore di
lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della
scelta dei DPI:
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
b) individua le caratteristiche dei
DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai
rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle
informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di
cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla
base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di
cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a
che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici
ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinchè tale
uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda
ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata
e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell'udito.
Art. 44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4,
lettera g ), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i
lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi
a loro disposizione.
Art. 45. Criteri per l'individuazione
e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III,
IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto
della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e
l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in
cui, ferme restando le proprietà delle misure di protezione collettiva, si
rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre
1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al
31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea.
Titolo V - MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
Art. 47. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono
per:
a) movimentazione manuale dei
carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari; lesioni a
carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Art. 48. Obblighi dei datori di
lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare
la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre
ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti
carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di
una movimentazione manuale di un carico ad opera del
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il
datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente,
le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene
conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare
o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presene titolo.
Art. 49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più
pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
Titolo VI - USO DI ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art. 50. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano
l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo
non si applicano ai lavoratori addetti: (1)
a) ai posti di guida di veicoli o
macchine;
b) ai sistemi
informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) ai sistemi denominati
<<portatili>> ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura
senza schermo separato. (1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale, 21
novembre 1994, n. 272]
Art. 51. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale:
uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che
comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che
utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in
modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52. Obblighi del datore di
lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto
della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma
1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli
occhi;
b) ai problemi
legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le
misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le
mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile
la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54. Svolgimento quotidiano del
lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la
sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2. Le modalità
di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale.
3. In assenza di una disposizione
contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità
e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque
esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio
ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti
gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori, prima di essere addetti all'attività di cui al presente titolo,
sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali
e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la
necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze
degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a
visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a
controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa
alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Art. 56. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) le misure
applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui
all'art. 52;
b) le modalità
di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della
vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con
decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art. 57. Consultazione e
partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa
preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1°
gennaio 1997.
Art. 59. Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono
disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del progresso tecnico, della evoluzione delle
normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle
attrezzature dotate di videoterminali.
Titolo VII - PROTEZIONE
DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della
loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non
si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica
ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 61. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto
si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza
alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la
menzione R 45: <<Può provocare il cancro>> o la menzione R 49:
<<Può provocare il cancro per inalazione>>;
b) un preparato su
cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE
deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: <<Può provocare il
cancro>> o con la menzione R 49: <<Può provocare il cancro per
inalazione>>;
c) una sostanza,
un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonchè
una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro.
Art. 62. Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o
riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con un sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile
sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinchè la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente
possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema
chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinchè il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
Art. 63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in
particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma
1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali
sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi
di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione
dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure
preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati;
f) le indagini
svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza
e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo
restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. Misure tecniche,
organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi
i segnali <<vietato fumare>>, ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia
le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di
ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle
misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che
gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone,
su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano
in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) provvede affinchè
i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni
nuova utilizzazione.
2. E' vietato assumere cibi e
bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni
presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di
indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di
cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della
legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si
verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare
immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni
caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al
più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. Operazioni lavorative
particolari.
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali
lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali
indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al
comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta
al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - Sorveglianza sanitaria.
Art. 69. Accertamenti sanitari e
norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione
di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme
parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2
possono comprendere l'allentamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di
cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile,
una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare
l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai
lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70. Registro di esposizione
e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69
sono iscritti in un registro nel quale è riportata,
per ciascuno di essi, l'attività svolta l'agente cancerogeno utilizzato e, ove
noto il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3
anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei
lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda consegna il registro di cui al
comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia
dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;
e) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo
agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica
ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi
1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale.
5. I modelli e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei
requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonchè gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente
l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini
di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi
di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono
la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonchè le modalità di
registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma
1.
4. Il Ministero della sanità
fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72. Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di
sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla
direttiva comunitaria la menzione R 45: <<Può provocare il cancro>>
o la menzione R 49: <<Può provocare il cancro per inalazione>>, il
datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni
particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 91, è soppresso.
Art. 74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi
microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura
cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari.
Art. 75. Classificazione degli agenti
biologici.
1. Gli agenti biologici sono
ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un
agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente
biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente
biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un
agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco
degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende
esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori:
a) il nome e
l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato
autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione
di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.
3. Il datore di lavoro invia una
nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio
per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1
comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti
al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è
sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie
dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per
quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende
utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. La richiesta di
autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art.
76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità.
Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venire meno di
una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne
comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità
comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti
biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un
elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1
e 4.
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro.
Art. 78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella
valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie
che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici
e tossici;
d) della conoscenza di una patologia
della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi
di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i
principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui
al presente titolo adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che,
pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il
datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
b) il numero dei
lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le
procedure lavorative adottate, nonchè le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di
emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la
sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al
comma 5.
Art. 79. Misure tecniche,
organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali
la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per
la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.
2. In particolare, il datore di
lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta adeguatamente i processi
lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione
ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio
biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per
prelevare, manipolare e trattare campioni di origine
umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per
la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la
manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali
la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano
dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione
indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione
individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi
che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente
dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. E' vietato assumere cibi o
bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art. 81. Misure specifiche per le
strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle
strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e
residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di
attività svolta.
2. In relazione ai
risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i
rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento
che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
Art. 82. Misure specifiche per i
laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini
di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che
l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso
di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per
l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di
tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3
in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai
commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
può individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 83. Misure specifiche per i
processi industriali.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3
e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art.
82, comma 2.
2. Nel caso di agenti
biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 84. Misure di emergenza.
1. Se si
verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente
di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al
più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 3.
Il lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo
all'uso di agenti biologici.
Art. 85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti
agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione
degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la
manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per
ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di
cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti
in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate
le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - Sorveglianza sanitaria.
Art. 86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle
attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme
parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico
competente;
b) l'allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari
abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione
di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.
2-quater. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato
XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Art. 87. Registri degli esposti e
degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività
comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono
iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed
aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei
lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che
li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e
di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di
sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro
di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di
rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio,
sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni
attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai
precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia
del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al
Ministero della sanità dati di sintesi relative alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88. Registro dei casi di
malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un
registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad
agenti biologici.
2. I medici, nonchè
le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano
i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1, nonchè le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità
fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
Titolo IX - SANZIONI
Art. 89. Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4,
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera
a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti:
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1
a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41;
43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54;
55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66,
comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e
2;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c) ,f),
g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e
c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di
lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5,
lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90. Contravvenzioni commesse dai
preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), f),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30,
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 , 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41; 43, commi 3,
4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e
m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi
1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91. Contravvenzioni commesse dai
progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La violazione dell'art.
6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi
1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
seicentomila a lire due milioni.
Art. 92. Contravvenzioni commesse dal
medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69,
comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonchè del comma 3, e 70, comma 2.
Art. 93. Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per
la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo 39;
44; 84,comma 3;
b) con l'ammenda
da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67,
comma 2; 84, comma 1.
Art. 94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
trecentomila.
Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 95. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del
presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre
1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. Decorrenza degli obblighi di
cui all'art. 4.
1. é fatto obbligo di adottare le
misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 96-bis.
Art. 96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende
un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a
elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro
tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle
disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II,
III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1
sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.
Allegato I - CASI IN CUI é
CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)
1. Aziende artigiane e industriali (1).........
fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche
.......... fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca
..................... fino a 20 addetti
4. Altre aziende
....................... fino a 200 addetti
--------------------
(1) Escluse le aziende industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche,
gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero
e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo
indeterminato.
Allegato II - PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
1. Rilevazione e lotta
antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli
edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche
delle sostanze presenti, nonchè del numero massimo di
persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di
incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di lotta
antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto
soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il
tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli
infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto
soccorso. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso
indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere
oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di
pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere
oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Allegato III -
SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Omissis).
Allegato IV - ELENCO INDICATIVO E
NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione della
testa.
- Caschi di protezione per
l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo
leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza
visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie,
berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto,
in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione
dell'udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato
auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di
protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a
bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro
il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli
occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di
protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e
caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi
protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e
contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa
d'aria;
- Apparecchi respiratori con
maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per
sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani
e delle braccia.
- Guanti: contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le
aggressioni chimiche; per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi
e delle gambe.
- Scarpe basse, scarponi,
tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento
o sganciamento rapido.
- Scarpe con protezione
supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola
anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le
catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione
amovibili del collo del piede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore,
antiperforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio,
neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della
pelle
- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco
e dell'addome
- Giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di
protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i
raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
- Attrezzature di protezione contro
le cadute;
- Attrezzature
cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad
assorbimento di energia cinetica" (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo
(imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
- Indumenti di lavoro cosiddetti
"di sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le
aggressioni chimiche;
- Indumenti di
protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il
calore;
- Indumenti di protezione contro il
freddo;
- Indumenti di protezione contro la
contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali
e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
Allegato V - ELENCO INDICATIVO E NON
ESAURIENTE DELLE ATTIVITA' E DEI SETTORI DI ATTIVITA' PER I
QUALI PUO' RENDERSI NECESSARIO METTERE A
DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Protezione del capo (protezione
del cranio).
Elmetti di protezione.
- Lavori edili, soprattutto lavori
sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti
di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di
installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su
opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza,
piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e
laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi
e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee,
miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi
di sterile; -- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in
ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, nonchè, in fonderie;
- Lavori in forni industriali,
contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. Protezione del piede.
Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile
e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in
elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree
di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere
edili in strutture di grande altezza, piloni, torri,
ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e
impianti elettrici;
- Costruzioni di forni,
installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonchè montaggio di costruzioni
metalliche;
- Lavori di trasformazione e di
manutenzione;
- Lavori in
altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere,
a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri
cavi, nonchè lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi
nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in
prossimità del forno nell'industria della ceramica;
- Lavori
nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da
costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di
blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di
sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di
sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto
fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione
di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del
volto.
Occhiali di protezione, visiere o
maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e
tranciatura;
- Lavori di mortasatura
e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori
di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di
schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e
alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse
incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione
al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie
respiratorie.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani
ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio
di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento
dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei
convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata
in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli
pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e
di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza
sufficiente aspirazione;
- Lavori in
pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi
che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5.Protezione dell'udito.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse
per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra
negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione
del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle
braccia e delle mani.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e
alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la
manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti
frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente
infiammabili.
- Lavori in saldatura in ambienti
ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento
e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso dei
coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura.
Bracciali.
- Operazioni di disossamento
e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di
oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che
il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti
acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento
e di squartamento nei macelli;
- Attività
protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle
taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le
intemperie.
- Lavori edili all'aperto con clima
piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti.
- Lavori in cui è
necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione
anticaduta (imbracature di sicurezza).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi
prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda.
- Posti di lavoro in cabine
sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di
manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su
torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide.
- Manipolazione di
emulsioni;
- Concia di pellami.
Allegato VI - ELEMENTI DI
RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un
carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg
30);
- è ingombrante o difficile da
afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo
contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna
e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in
caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato
soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco
del carico;
- è compiuto con il corpo in
posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di
lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di
lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare
verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi
presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le
scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro
non consentono al lavoratore la movimentazione manuale
di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro
presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli
diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la
circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio
tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in
particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di
recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di
sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo
che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio
nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il
compito in questione;
- indumenti, calzature o altri
effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza
delle conoscenze o della formazione.
Allegato VII - PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente
allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e
qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le
esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. Attrezzature.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione
in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono
avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi
deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo
schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e
lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili
alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. é possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle
braccia o delle mani. Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una
superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le
caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera
stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una
superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale
accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve
essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi
della testa e degli occhi. é necessario uno spazio sufficiente che permetta ai
lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di
lavoro dev'essere stabile, permettere
all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono
avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e
in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben
dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere
cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero
l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono
garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo
schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle
esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi
sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione
delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere
sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture,
le pareti trasparenti o traslucide, nonché le
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di
un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature
appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso
in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di
calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta
per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a
livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e
mantenere un'umidità soddisfacente.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta,
dell'acquisto del software, o allorché questo viene
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione
di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato
alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile
uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo
può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono
fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire
l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono
essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte
dell'uomo.
Allegato VIII - ELENCO DI SISTEMI,
PREPARATI E PROCEDIMENTI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli
idrocarburi policlinici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella
pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle
polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a
temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella
fabbricazione di alcool isopropilico.
Allegato IX - ELENCO ESEMPLIFICATIVO
DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è
contatto con animali e/o con prodotti di origine
animale.
4. Attività nei servizi sanitari,
comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici,
veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di
smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la
depurazione delle acque di scarico.
Allegato X - SEGNALE DI RISCHIO
BIOLOGICO
(Omissis).
Allegato XI - ELENCO DEGLI AGENTI
BIOLOGICI CLASSIFICATI
(Omissis).
Allegato XII - SPECIFICHE
SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
(Omissis).
Allegato XIII - SPECIFICHE PER
PROCESSI INDUSTRIALI
(Omissis).