Del
Coordinamento
– Dell’art.7 del D.Lgs
626/94 – Del sub appalto
– Del P.O.S. – Qualche sentenza utile
“FORSE
HO RAGIONE O
FORSE NO”
|
Premessa: questo è un libro un po’ strano;
parte da due episodi di infortunio realmente accaduti e prosegue con le
opinioni più interessanti espresse durante una lunga discussione sul forum di
Edilio mentre il procedimento giudiziario era ancora in corso. E’ quindi la foto sul campo di
argomenti particolarmente interessanti a dieci anni (e non sono pochi)
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 ed ad otto dalla Direttiva Cantieri
D.Lgs. 494/96 e s.m. L’obiettivo (o l’ambizione) è
l’inserimento di un luminare terzo a commento/arbitro, di volta in volta,
sulle posizioni espresse. Vedremo. Per una più facile lettura durante
questa costruzione, ammesso che qualcuno mi legga, gli ultimi inserimenti
verranno mantenuti, per un certo periodo, in colore rosso. Ringrazio quanti hanno avuto
voglia di perdere tempo con me ed in particolare, in ordine del tutto
casuale, Igor, Lino and Emilio, Catanga, Ingmang, Lino, Lulù, Mac, Ed Cardo,
Etc. UN
VIAGGIO SENZA META: PARTENZA La storia comincia con due incidenti in cantiere. Non piccoli. Gli incidenti non sono mai piccoli, neanche quelli mancati. Strano modo quello di rapportarsi con l’incidente mancato. Non è mai il segnale di allarme, l’esempio di quello che sarebbe potuto succedere e che, fortunosamente, non è successo. Non è momento di riflessione; non è il Padreterno che ti concede qualche giorno in più perché analizzi, valuti, provvedi. Il tempo di una pacca sulla spalla e l’incidente mancato diventa la dimostrazione che tanto a te non succede. Tant’è. E non c’entra niente con il seguito. L’impresa A è un prefabbricatore. La prefabbricazione è una particolare modalità costruttiva che sposta al di fuori del cantiere la realizzazione di buona parte dell’edificio. Il 90% del valore del contratto l’imprenditore A lo realizza in stabilimento sottraendolo quindi a tutta la normativa del 528 vigente in cantiere e gestendo direttamente, 626 e precedenti, la sicurezza delle proprie maestranze. Il 10% del valore contrattuale è invece strettamente legato al cantiere e riguarda la fase di montaggio e finiture connesse. Come quasi tutti i prefabbricatori, l’imprenditore A affida tutta l’attività del cantiere, cioè il 10% dell’importo contrattuale, a ditte specializzate e ciò per una molteplicità di motivi. Organizzare la produzione dello stabilimento in rapporto all’entità ed alla tipologia della richiesta è sufficientemente agevole. Far fronte in proprio all’attività in cantiere impone invece l’organizzazione di squadre specializzate in settori diversi (montatori, impermeabilizzatori, pittori ecc.) che risulterebbero a volte insufficienti ed a volte eccessive rispetto alle necessità. Anche per le attrezzature vale lo stesso discorso. Le dimensioni dei manufatti sono talmente variabili, da quelli minuscoli ai bestioni da trenta metri, che è impensabile organizzarsi con gru e bilici adeguati alle varie esigenze. In una società industrializzata che fonda la propria economia sul massimo sfruttamento delle macchine è impensabile attrezzarsi e soprattutto organizzarsi per far fronte a necessità variabili da un giorno all’altro. Molto più logico rivolgersi ad imprese specializzate. Anche l’edilizia sta sempre più diventando come la medicina dove lo specialista dell’alluce destro non sa neanche com’è fatto quello sinistro. Poi c’e’ il medico generico, quello della mutua, che ti manda una volta di qua e una volta di là. A differenza del settore commerciale dove nei super mercati oramai, ad eccezione del viagra, puoi trovare di tuttto, la produzione ha seguito il percorso opposto. Non esiste più chi fa la scarpa. C'è chi fa le solette, chi fa i tacchi, chi li vernicia, chi fa i guardoli, chi fa le tomaie e chi mette insieme tutti i componenti. Alla fine c'è chi ci mette marchio e firma: TOD'S. Questo, imprenditorialmente parlando, produce il massimo dell'utilizzazione delle attrezzature e delle macchine, il massimo della specializzazione e quindi della qualità dei singoli componenti, il massimo delle economie sugli investimenti necessari. E' quello che una società industriale richiede e non comporta di per sé nessun danno sulla salute - sicurezza di chi a quella scarpa lavora. Al massimo, anzi sicuramente, induce una minore necessità occupazionale ma questa è un'altra problematica. E' solo TOD'S però che risponderà commercialmente della qualità del prodotto dopo averlo pensato, averne scelto i materiali, averne affidato la realizzazione ai migliori artigiani ed averla controllata, per averlo immesso sul mercato e per essere finanziariamente il garante del futuro acquirente. E' TOD'S che rimborserà la partita uscita male, sia dipeso dalla soletta o dalla tomaia. Qualcuno potrebbe sostenere che la scarpa non è TOD'S non essendo stata completamente realizzata nei suoi stabilimenti? Qualcuno, per contro, potrebbe sostenere che tutti i luoghi dove sono stati lavorati materiali della TOD'S, per conto di essa, con il controllo periodico del suo responsabile alla produzione sono sue Unità Produttive? Nell’edilizia ci sono sempre più squadre mono-specialistiche: ferraioli, pavimentisti, impermeabilizzatori ecc. Anche dal punto di vista salute-sicurezza, se ben gestito, il fatto potrebbe risultare positivo. Specializzarsi in un’attività significa maggiore qualità del lavoro e minor numero di rischi da conoscere e fronteggiare. In contrapposizione a questa tendenza alla frammentazione degli interventi c’è la volontà del committente di limitare il numero degli interlocutori e quindi degli appalti. E’ vero che salute e sicurezza dei lavoratori non è tra gli obiettivi del Committente ma non è neanche vero che egli voglia assolutamente sottrarsi ai doveri che gli derivano dall'essere tale. E’ però interesse primario del Committente avere il minor numero di interlocutori a garanzia, anche economica, della qualità dell’opera. Quando succederà, perché tanto prima o poi succede, che pioverà dalla copertura, un imprenditore non vorrà mai doversi porre il problema della ricerca del responsabile. Vorrà avere un unico numero di telefono da chiamare, un unico soggetto che, essendosi fatto garante dell’intera opera, sarà tenuto ad intervenire indipendentemente dal soggetto che effettivamente ha, a suo tempo, eseguito l’opera difettosa. Sarà il garante, se vorrà e se potrà, ad avviare una eventuale azione di rivalsa nei confronti degli altri corresponsabili Non ha nessun interesse e quindi nessuna volontà di procedere ad appalti separati con i montatori, gli impermeabilizzatori, i pittori perché, nella necessità di contestare l’opera si troverebbe di fronte ad un rimpallo di responsabilità. Il suo interlocutore è e deve essere solo il prefabbricatore. In questo quadro, l’imprenditore A si libera volentieri di quella parte, marginale al suo contratto di appalto, che è l’attività di cantiere rimanendo però unico referente nei confronti del committente pur affidando le lavorazioni a ditte specializzate, a tutto vantaggio della qualità e dell’economia del lavoro.
FATTO
-L’impresa “A” stipula con il Committente un Contratto per la fornitura, con montaggio a mezzo di ditte specializzate, di un capannone prefabbricato escluse opere di fondazione, di finitura e di cantiere. -L’impresa “A” non interviene in cantiere con proprio personale e non ha nello stesso attrezzature, approntamenti o altro. -Affida, con il consenso del Committente: a “B” il montaggio di pilastri e pannelli a “C” la fornitura e posa delle coperture a “D” la posa di guaine a “E” la sigillatura e tinteggiatura. -Verifica di dette imprese l’idoneità alla esecuzione dei lavori -Comunica al Committente ed al Coordinatore i dati e le mansioni delle ditte esecutrici -Invia alle esecutrici copia del P.S.C. fornito dal committente -Concorda con le esecutrici la loro sequenza di intervento in cantiere, mai sovrapposta -Ricorda alle suddette imprese l’obbligatorietà dei P.O.S.
e ne pretende l’informazione di avvenuta consegna al Coordinatore -Ricorda alle stesse che qualora intendessero utilizzare altre Ditte in ulteriore subappalto dovranno preventivamente richiederne l’autorizzazione ad “A”, trasmettere copia del P.S.C., comunicare la nuova condizione al Coordinatore in esecuzione, invitare la nuova Ditta a predisporre a sua volta il P.O.S. dando conferma alla ditta “A” dell’avvenuta consegna al Coordinatore. -Concorda con i diversi datori di lavoro che essi stessi provvederanno a valutare la condizione del cantiere in rapporto alle loro esigenze di sicurezza e, qualora la dovessero ritenere inadeguata la ditta “A”, salvo sospendere di propria iniziativa i lavori, in forza del proprio rapporto contrattuale si impegna ad intervenire nei confronti del Committente affinché vengano ristabilite le condizioni di sicurezza necessarie. -Il rapporto di collaborazione con le ditte esecutrici è di lunga data senza alcun particolare problema né organizzativo, né tecnico, né finanziario.
1° EPISODIO Un lavoratore della ditta “B” cade su degli spuntoni di ferro lasciati senza protezione dall’impresa che aveva realizzato le fondazioni e che non aveva alcun legame con la Ditta “A”. Polmone perforato e molta prognosi.
Verbale di contestazione alla Ditta “A”: Art. 7, comma 2, lettera a) b), D.Lgs 626/94 Nell’ipotesi di cui
al comma 1 i datori di lavoro: a)cooperano all’attivazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto b)coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Nello specifico il datore di lavoro della ditta “A” non ha valutato il rischio derivante dai tratti terminali superiori sporgenti dei ferri costituenti le strutture in cemento armato (punto infortunio trave di fondazione) e conseguentemente non sono state disposte misure preventive atte ad eliminare il rischio (specifiche protezioni in plastica a fungo).
Allo scopo di conseguire il risanamento SI PRESCRIVE di eliminare le contravvenzioni sopra elencate nel tempo massimo di 1 (uno) giorni, dalla data di notifica del presente verbale, secondo quanto di seguito riportato :-------------------------------------------- che venga valutato il rischio derivante dai tratti terminali superiori sporgenti dei ferri costituenti le strutture in cemento armato e conseguentemente disposte misure preventive atte ad eliminare il rischio (specifiche protezioni in plastica a fungo).
Altre contestazioni: -Committente o responsabile
dei lavori nessuna contestazione
2°EPISODIO La ditta “C” non interviene in cantiere con proprio personale ma affida i propri lavori all’impresa “D” ed invia i materiali con un trasportatore dotato di gru montata su camion. La ditta "D" è quindi contestualmente posatrice di guaine per conto della ditta "A" e montatore della copertura per conto della ditta "C". Venerdì 13 Giugno la ditta "C" invia comunicazione via Fax al Coordinatore ed alla ditta “A” allegando il P.O.S. della ditta “D” senza alcuna menzione al trasportatore. Il mattino di Lunedì 16 Giugno il trasportatore manovra la gru mentre un dipendente della ditta “D” provvede all’imbracatura dei materiali che vengono sollevati e posizionati in modo da essere poi facilmente fissati. Lo scioglimento dell’imbracatura provoca la caduta del carico sullo stesso operaio della ditta “D”. Gravi danni e lunga prognosi.
Verbale di contestazione alla Ditta “A”: 1.Art. 7 secondo comma, lett.
a) b) D.Lgs. 626/94 a)i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. b)i datori di lavoro coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Nel caso di specie non vi è stata
sufficiente azione di cooperazione e azione di coordinamento degli interventi
di protezione e prevenzione dai rischi interferenti tra i lavori dell’impresa
“D” ed il trasportatore nell’esecuzione dei lavori commissionati dalla Ditta
“A”. Allo scopo di conseguire il risanamento SI PRESCRIVE di eliminare le contravvenzioni sopra elencate nel tempo massimo di 07 (sette) giorni dalla data di dissequestro del cantiere, secondo quanto di seguito riportato: 1)Che
venga espletata azione di cooperazione e di coordinamento atta a prevenire e
proteggere i lavoratori delle due
imprese dai rischi interferenti con eventuale redazione di un documento di
valutazione che tenga in considerazione i rischi interferenti e le relative
procedure che i lavoratori devono adottare per lavorare in sicurezza. Altre contestazioni: -Committente o responsabile
dei lavori nessuna contestazione IL TRIBUNALE Ho scoperto, perché ci sono stato chiamato come testimone, che in tribunale si svolgono i processi. Ho scoperto poi che il processo è solo una partita. Il processo non è l’applicazione notarile di norme a fatti successi e ricostruiti e la sentenza non è la sua giusta conseguenza logica. La sentenza è il risultato essenzialmente prodotto dal valore e dall’impegno dei giocatori in campo anche se, a volte, parzialmente condizionato dalla fortuna, dalla sfortuna o dagli errori arbitrali. Ho scoperto anche che la legge non è l’emanazione di norme fatta dal parlamento. Non è nero su bianco in lingua che si legge e si applica. La legge diventa tale quando è stata interpretata e conseguentemente applicata. Non è la legge che fa sentenza ma è quest’ultima che fa giurisprudenza e quindi legge. Capita anche che le leggi, almeno quelle di non indifferente impatto nella quasi quieta vita del cittadino, diventino un fatto culturale prima ancora che di diritto. Prima ancora che esse siano state promulgate, personaggi di sicuro ed indiscutibile spessore, i cosiddetti opinionisti o gli addetti all’esperto risponde, hanno già visionato, ragionato, metabolizzato, interpretato la legge e conseguentemente pubblicato la loro giusta e corretta applicazione della norma. Capita anche che gli opinionisti, in quanto (sottolineo) indiscutibili esperti della materia, tendano a leggere la legge per come essi vorrebbero che fosse scritta o che forse sarebbe giusto che fosse e non semplicemente per come essa è stata scritta. Capita anche che il magistrato che deve applicare la legge nel processo, come d’altronde tutti quelli che la devono applicare nell’andare quotidiano, non si limiti a leggere l’emanazione parlamentare ma integra la sua cultura apprezzabilmente e, spesso, frettolosamente, con riferimento a quanto già espresso dall’esperto risponde. Capita anche che tante sollecite pubblicazioni, interpretative delle leggi, siano già in libreria prima ancora della G.U. numero .... del ...... e facciano parte di una linea editoriale di assoluta rilevanza. Capita che a scrivere questa introduzione io abbia impiegato due mesi con l’unica certezza di aver fatto un sacco di confusione e senza essere certo che sia finita. Capita invece che gli opinionisti siano in stampa con tomi da 382 pagine interpretative della legge prima ancora che essa sia legge dello stato. Ovvia la supplenza con la conoscenza delle veline ministeriali, con le discussioni nell’ambito delle commissioni di lavoro alle quali partecipano ma soprattutto con la propria sicura conoscenza della materia. Una rapida ultima revisione del testo e via in libreria. Regola assoluta: uscire per primi. Capita che ad una seconda lettura della legge la prima interpretazione si riveli una cantonata. Regola assoluta: continuare a difendere la propria posizione almeno fino all’arrivo di un muovo opinionista o di un nuovo magistrato che, non importa se a torto o ragione, sia in grado di far passare una nuova linea interpretativa limitando, mercato parlando, la prima. In queste condizioni il bravo consulente non è più quello che, dopo aver dedicato il suo tempo a studiarsi un testo, lo metabolizza e lo interpreta, magari si confronta e poi ti indica cosa devi fare. Il bravo consulente è quello che riesce ad individuare quante e quali teorie si svilupperanno intorno ad un argomento. Tanti più saranno gli scenari che riuscirà ad immaginare tante più saranno la carta e le azioni che dovrai produrre perché, davanti al giudice, se vorrai sperare anche solo di poter giocare la tua partita dovrai già avere tante carte in mano. Questa è l’unica cosa sicura: davanti al magistrato dovrai avere documenti e testimonianze predisposti in tempi non sospetti. Dovrai avere tutte le carte per giocare senza sapere a che gioco si gioca. Non so a quanti giochi sai giocare, comincia ad impararne qualche altro. CODICE DELLA STRADA E CODICE DI CANTIERE Quando mi capita di tenere qualche riunione sulla sicurezza nei cantieri spesso faccio un raffronto. Quant’è difficile la strada?! Stop, semafori, centinaia di cartelli, segnaletica orizzontale e verticale, sensi unici, precedenza a destra che poi non è nemmeno sempre vero. Due decimi di secondo per decidere se frenare, accelerare, girare su strade che non si conoscono. Le formalità: il bollo, la patente, la revisione. I costi: i treni di gomme per il battistrada al limite, le manutenzioni, il tagliando. Mai nessuno metterebbe in discussione la necessità delle regole. Nessuno direbbe mai: “così non si può più viaggiare”. Certo, poi a tutti è capitato di passare col rosso, di non fermarsi ad uno stop, di non abbassare i fari. La FRETTA che dice Linoemilio, la disattenzione, la bravata. Certo, poi i morti ci sono anche lì e si potrebbe fare di più, ma la cultura della sicurezza sulla strada è un fatto acquisito. Quant’è più facile il cantiere? Uno spazio limitato, tempo in abbondanza per organizzare sistemi di protezione. Eppure, li sentite i commenti? Se si rispettano le regole non si riesce a lavorare; quanto costa costruire se si fa tutto in regola? Si blocca l’edilizia. E gli operai per primi. Ci fosse uno che si fermi un attimo a rimettere un parapetto divelto anche se nessun datore di lavoro oserebbe mai rimproverarlo. Basterebbe accorciare il capannone o la villa di un palmo per avere quanto basta a far lavorare operai e CSE in camice bianco. In cantiere si rifiuta il concetto delle regole. Il cantiere è ancora lontano. La cultura della sicurezza non è un fatto acquisito. Responsabilità? Io un motivo lo trovo nel fatto che, dal 96 ad oggi, il Committente, ben individuato come funzione essenziale per la sicurezza in cantiere, non è stato sufficientemente chiamato in causa. Se, in virtù del fatto che paga, riesce a farsi fare il pavimento a regola d’arte, se sapesse che oltre al pagarlo potrebbe sbatterci anche il muso, sicuramente saprebbe farsi fare anche un ponteggio a regola d’arte. Molta colpa dei tecnici progettisti che, primi ad aprire un rapporto con il committente, spesso hanno più cercato di togliere al committente le rogne del 494 che non di ficcarcelo dentro fino al collo. Poi gli elenchi prezzi. Non si può continuare a scrivere: “intonaci compreso ponteggio”, “posa tubi compreso lo scavo”. Tutte le lavorazioni che comportano problematiche per la sicurezza in cantiere devono essere valutate a sé, misurate e pagate se effettivamente fatte. Non è facile non pagare un intonaco perché il ponteggio non era un granché, ma è facile non pagare un ponteggio se non c’è. La rete rossa di cantiere non è un optional tutto compreso, va misurata e pagata se c’è e rimane. Se non c’è come minimo non si paga, salvo procedere a termini di 494. Forse dovremmo fare il codice del cantiere, poi la scuola guida e le patenti ai vari livelli. A = apprendista, B = manovale, V=CSE, Z = appaltatore. BREVE VIAGGIO TRA LE NORMATIVE Il 1994 è un anno di svolta. Saltando tutti i tecnicismi ed i rimpalli tra governo ed UE che non sono lo scopo di queste righe semmai uno scopo ci sia, possiamo dire che da una impostazione tecnica e statica, pur avanzata rispetto ad altre realtà, si è passati ad una sicurezza ragionata e dinamica. Arriva il 626/94. Di fronte al diritto del lavoratore di essere garantito sul luogo di lavoro nella sua salute e sicurezza, termini che non devono mai essere disgiunti, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurazione del risultato. Non basta più il rispetto dei numeri, delle misure, delle regole imposte dai vari 547 – 164 – 303 –277 ecc. Il datore di lavoro monitorizza costantemente la propria attività, valuta tutti i rischi comunque presenti, interviene per ridurli e tendenzialmente per eliminarli con azioni compatibili con la dimensione della propria Azienda e con l’evoluzione della scienza e della tecnica. Falce e martello sono ancora presenti nel mondo del lavoro. Di fronte ad un evento dannoso, il datore di lavoro si sentirebbe ricordare che sono state inventate falciatrici e presse e che sarebbe stato suo obbligo attrezzarsi eliminando tali attrezzi, anche se a norma, dall’interno della fabbrica. Molti lo hanno già fatto, i pochi rimasti lo stanno facendo. Il principio ispiratore del D.Lgs 626/94 è di una semplicità assoluta. Il lavoratore dipendente non deve subire danno (salute-sicurezza) come conseguenza del suo lavoro pur se prestato, in favore di un altro, in cambio di una retribuzione. Salute e sicurezza non sono negoziabili in nessuna piattaforma contrattuale. In contrapposizione al diritto di tutela di cui è creditore il lavoratore c’e’ una garanzia di risultato a cui è tenuto il datore di lavoro che, ferma restando la condizione minima di rispetto delle numerose specifiche normative, ha l’obbligo di conseguirlo nella più ampia e personale libertà e discrezionalità. In rapporto alle proprie capacità e realtà aziendale il datore di lavoro organizza il suo apparato difensivo coinvolgendo, se lo ritiene opportuno ed a sue spese, anche i lavoratori che, altra novità, diventano obbligatoriamente attori della propria salute e sicurezza. L’Azienda diventa così, tutta, un presidio mai inattivo. E’ nato il Servizio di Prevenzione e Protezione, una specie di protezione civile interna all’Azienda. Il sistema difensivo è impostato su quanto avviene all’interno del perimetro fisico dell’Azienda con riferimento ai materiali ed alle sostanze in esso presenti e manipolati, alle strutture ed agli impianti, alle macchine, al livello professionale dei dipendenti, alle ipotesi di eventi dannosi possibili all’interno dell’Azienda. Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha in sé gli anticorpi necessari a combattere tutti i pericolosi fattori influenzali prevedibili dopo aver analizzato l’Azienda e la sua attività produttiva; in rapporto ad essi si dimensiona e prepara. Il presidio, attivo ma sostanzialmente statico, mutevole solo in rapporto alle sostanziali modificazioni aziendali, subisce a volte delle turbolenze indotte da fattori esterni. Entra in Azienda una o altre imprese per interventi temporaneamente limitati e lavorazioni estranee al naturale ciclo produttivo. Imprese pulizie, pittori, impiantisti ecc... I lavoratori della Ditta ospitante si trovano improvvisamente al fianco di quelli della Ditta ospitata senza conoscere i pericoli indotti. L’impresa ospitata si trova ad operare in un ambiente sconosciuto anche se non ostile. I Servizi di Prevenzione e Protezione non sono in grado di riconoscere i nuovi fattori di rischio. Niente panico c’è l’art. 7 del D.Lgs. 626/94. Il datore di lavoro ospitante si farà carico di organizzare lo scambio di informazioni necessarie. Le imprese amplieranno il proprio sistema immunitario adeguandolo ai nuovi pericoli e verrà organizzato un nuovo sistema di difesa collettivo. Ci sono: - una recinzione o comunque un limite fisico ben definito - un’attività produttiva routinaria - un Servizio di Prevenzione e Protezione organizzato e contestualizzato - un impresa new entry anch’essa organizzata per un’attività ben definita - un datore di lavoro principale (committente) I Servizi di Prevenzione e Protezione sono adeguati a garantire salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nella normale attività lavorative delle Imprese. L’art. 7 del D.Lgs. 626/94 permette loro di gestire adeguatamente la particolare e temporanea condizione di affidamento all’interno dell’Azienda di lavori non rientranti nel ciclo delle lavorazioni dell’Azienda stessa. Rispetto a tutto l’universo delle attività c’è una condizione particolare per non dire anomala: il cantiere, non a caso definito temporaneo e mobile. Una realtà indubbiamente più complessa e difficile. Le peculiarità sono: - un committente, il padrone, che non sempre e non necessariamente è anche datore di lavoro. - normale presenza di più imprese e quindi di più datori di lavoro di cui non sempre e non necessariamente uno riveste la condizione di datore di lavoro principale. - contesto ambientale in continua evoluzione in rapporto al progredire dei lavori. - condizioni operative ed attività lavorative diverse anche durante la stessa giornata. - continua sovrapposizione di lavorazioni e frequente interferenza tra imprese. In tali condizioni anche l’art. 7 del D.Lgs. 626/94 diventa insufficiente nei contenuti ed inapplicabile per l’assenza quasi sempre di un datore di lavoro primo tra pari . Nasce il D.Lgs. 494/96 modificato dal D.Lgs. 528/99 ( numero di riferimento che utilizzeremo in seguito e che sta ad indicare l’originario 494, le successive modifiche appunto il 528, il decreto Biagi per il poco che ha apportato, il regolamento e cioè il DPR 222). La situazione legislativa attuale finalizzata alla salute-sicurezza diventa quindi: a) Normative pre 1994; b) D.Lgs. 626/94 normativa generale per ogni attività; c) Normative di settore tra cui il 528/99 specifico per i cantieri; d) Regolamenti attuativi tra cui il D.P.R. 222/03 specifico per il D.Lgs. 528/99. Due le novità essenziali della nuova normativa per i cantieri di cui la prima assoluta e ben più importante 1) Corresponsabilità del committente 2) Nuove figure professionali e cioè i Coordinatori per la sicurezza. IL COMMITTENTE Il fine ultimo di una attività è quella della produzione di un bene o della prestazione di un servizio e quindi della realizzazione di un utile per il datore di lavoro. E’ vero che il bene avrà un suo acquirente o utente ma questo non ha nessuna influenza sulla fase produttiva che rimane tutta nella piena iniziativa e programmazione dell’imprenditore e quindi la catena di obblighi e responsabilità trova il suo punto apicale nel datore di lavoro. Il fine ultimo di un cantiere è invece la produzione di un bene direttamente richiesto dal Committente utilizzatore che, stabilendone la natura , le modalità esecutive, la qualità, la dimensione, i tempi di realizzazione ecc., entra pesantemente nella catena produttiva condizionandola. D.Lgs. 528/99 art. 2 comma 1 lett. B) Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. (omissis..) Il Committente, pur non avendone le caratteristiche, è di fatto un imprenditore la cui iniziativa ha il fine ultimo della realizzazione di un bene di suo esclusivo interesse, fine che non viene raggiunto con la propria attività ma con quella di altre Imprese. Resta, in posizione intermedia, il fine del conseguimento dell’utile da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici per mezzo delle proprie maestranze e, di conseguenza, in capo agli stessi permangono numerosi obblighi e responsabilità. Il punto apicale si sposta però verso il committente che, in quanto regista/beneficiario dell’intera opera e sostenitore dei relativi costi, deve assumersi a sua volta una serie di obblighi e responsabilità. E’ la grande novità del 528/99 che però si basa sempre sulla non negoziabilità contrattuale della salute-sicurezza; una volta individuati obblighi e responsabilità di un soggetto questi non potranno per nessun motivo essere trasferiti in forza di accordi contrattuali. E’ bene mettere in memoria questo concetto che tornerà più avanti: nella catena Committente - Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Caposquadra – Operaio, stabilito a priori il rapporto debito/credito in salute-sicurezza, tale rapporto rimane immutabile qualunque sia il rapporto contrattuale in essere tra i diversi soggetti. Per dirla diversamente, ogni lavoratore sa che, all’interno del cantiere vanta un diritto di tutela ovvero un credito di sicurezza nei confronti di ognuno dei soggetti a lui sovrastanti e sa anche che ognuno di essi non potrà cedere ad altri la propria parte di debito. Il datore di lavoro in Azienda ha le sue responsabilità nei confronti dei suoi subordinati derivante solo ed esclusivamente dalla sua condizione datoriale. Il committente, nel suo cantiere, ha le sue responsabilità nei confronti dei vari soggetti derivanti solo ed esclusivamente dalla sua condizione di committenza. Ipotizzare che il rapporto committente/manovale possa essere in qualche modo condizionato dal tipo di contratto sottoscritto dallo stesso committente equivarrebbe ad ammettere la possibilità di cessione (salvo delega) delle proprie responsabilità, cosa che, in tema di salute e sicurezza dei lavoratori non è in nessun modo permessa. La salute e la sicurezza dei lavoratori non sono e non possono essere negoziabili. I COORDINATORI Il Committente, pur
non avendone spesso le caratteristiche, è di fatto un imprenditore la cui
iniziativa ha il fine ultimo della realizzazione di un bene di suo esclusivo
interesse, fine che non viene raggiunto con la propria attività ma con quella di altre Imprese. Per l’attuazione o attivazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 è stato facile individuare nel datore di lavoro-committente il naturale riferimento organizzativo per le sue caratteristiche di imprenditore tenuto alla conoscenza di tutte le normative attinenti la sua attività. Non altrettanto poteva essere richiesto ad un Committente, dalle caratteristiche più disparate ma che, il più delle volte, non ha né i requisiti dell’imprenditore né quelli di datore di lavoro. E’ altrettanto vero però che i lavoratori in cantiere, pur operando per il beneficio economico del proprio datore di lavoro di fatto operano per la realizzazione del bene richiesto dal Committente in un rapporto diretto prestazione - beneficio Nell’addebitare al Committente tutte quelle responsabilità legate a chi, con il lavoro altrui, intende raggiungere un proprio fine ma, riconoscendone allo stesso tempo l’obiettiva difficoltà a ricoprire ruoli non propri, il D.Lgs. 528/99 ha introdotto, nel sistema prevenzione – protezione, nuove figure a cui il Committente, almeno nelle condizioni meno semplici, può o è tenuto a ricorrere: a) Responsabile dei lavori b) Coordinatore per la progettazione c) Coordinatore per l’esecuzione L’equipe Committente e/o Responsabile dei Lavori – Coordinatori diventa quindi di fatto quello che per l’Art. 7 del D.Lgs. 626/94 è il Datore di lavoro Committente.
J’ACCUSE (morti in cantiere) Ho fatto un po’ di convegni in questi ultimi
tempi. Se così è, forse è ora che
qualcuno si domandi e ci risponda sul perché una normativa specifica,
pur teoricamente valida ed innovativa, abbia così clamorosamente
fallito. La Direttiva Cantieri non ha avuto effetti concreti
quindi è stata un esperimento fallito. Da chi di solito è dall’altra parte, dagli addetti ai lavori, siano essi legislatori, ispettori, relatori, sindacalisti ecc. non ho ancora sentito un giudizio in merito se non i soliti: ci vogliono più sanzioni, necessita maggiore presenza, abbiamo sottoscritto un protocollo, ....... Da più parti si invoca una maggiore presenza sanzionatoria da parte degli ispettori. E’ indubbio che ciò sarebbe un deterrente ma sarebbe ancora nella logica ante 494/96. Se fosse sufficiente non ci sarebbe stata alcuna necessità di emanare la Direttiva Cantieri, sarebbe bastato rafforzare il corpo ispettivo. Nella convinzione che la Direttiva Cantieri sia una buona normativa (teoria esatta) anche se tutto è di per sé migliorabile (eccetto tram destinato solo a peggiorare), provo a dare la mia valutazione. Con il D.Lgs 494/96 e seguenti si è voluto
fare di più e meglio cercando di ottenere un effetto squadra
che fosse anche una più equa ripartizione delle responsabilità
in rapporto ai benefici che dal cantiere derivano a quanti coinvolti.
Se questo è, l’errore deve essere ricercato nella trasposizione della norma ed è quindi d’obbligo il ritorno alla macchina cantieri. Logica vuole che da quello che della normativa
pre-494/96 non è stato modificato non ci sia da attendersi effetti
maggiori di quanto non fosse prima. Le legittime aspettative trovavano la loro giustificazione solo da quanto di innovativo era stato apportato dalla nuova normativa. Per la sua incidenza solo sull’aspetto giuridico
tralasciamo l’approfondimento sul fatto che, dal D.Lgs. 626/94 in poi,
cambia la filosofia di approccio all’obiettivo salute-sicurezza nei
luoghi di lavoro. Si passa da una normativa come abbiamo detto sostanzialmente
tecnico-metrica ad una basata più sull’organizzazione, programmazione,
coordinamento e coinvolgimento con obbligo di risultato. 1)Calcolo degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso contrattuale. 2)Forte spostamento della responsabilità verso la figura del Committente con allungamento e rafforzamento della catena delle responsabilità ad evitare che un anello debole potesse mettere in crisi l’intero sistema. 3)Nuove figure professionali quali i Coordinatori per la Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione, riconoscendo la naturale difficoltà del Committente ad assumersi responsabilità in settori a lui non propri. Il coinvolgimento del Committente e la presenza dei Coordinatori erano i due pilastri portanti della Direttiva Cantieri, era l’antisismica della sicurezza. Tutti e due sono stati clamorosamente disattesi. Il Committente è stato fino ad oggi lasciato
indenne. Volutamente, incomprensibilmente ed inopinatamente indenne. La motivazione sempre la stessa: “che ne sa il
Committente di come si fa sicurezza?”. Ed a rafforzare:”che ne sa la
vecchietta che si rifà il bagno ....? “. Il Committente italiano sa come condonare gli
abusi edilizi, sia quelli fatti che quelli ancora da fare. Chi ha detto che deve conoscere le norme di sicurezza?
Sarebbe come dire che deve saper progettare in zona sismica. Ancora più incomprensibile il comportamento
dei tecnici, anche perché auto castrante. La verità è che chi spende un miliardo
del vecchio conio per costruirsi la villa deve mettere in conto trenta
milioni per assicurarsi che nel suo cantiere non avvengano riti propiziatori
a sangue umano. Se proprio si vuol essere scaramantici si può
solo usare il vecchio sistema della gallina nera con il rischio di dover
rispondere di crudeltà verso gli animali oppure di qualche monetina
nelle fondazioni. La vita degli operai no. Invece. Ho la presunzione di dire e non temo di essere
smentito che non più del due per cento dei professionisti che
assumono questo incarico hanno una preparazione tale da poter affrontare
adeguatamente un cantiere. In queste condizioni cominciamo a vedere i primi
arretramenti. Il tecnico, dopo nove anni che fa questo mestiere,
pone con forza questa domanda: cosa deve fare il Coordinatore? Chissà se per mettere in ordine azioni
e cose nello spazio e nel tempo all’interno di un cantiere sarà
necessaria una certa presenza? |
DEL COORDINAMENTO
|
LA MATEMATICA, SCIENZA ESATTA Posto “a”=”5”, risolvere la seguente espressione: c = a+a+a. Risoluzione: c = 5+5+5 = 15 è esatto c = 5+3+5 = 13 è sbagliato cioè, se non vogliamo sbagliare, ogni volta che troviamo “a” dobbiamo sostituirlo con “5”. Abbiamo già stabilito all’unanimità che in un cantiere dove ci sono l’Impresa Muratori appaltatrice e l’Impresa Ferraioli sub appaltatrice per conto dei muratori tutt’e due devono fare il POS. Quindi in quel cantiere, l’art. 13 comma 3: “Prima dell’inizio dei rispettivi lavori le imprese esecutrici trasmettono il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione”, si legge: “...... i Muratori ed i Ferraioli trasmettono il proprio POS al CSE”. Abbiamo cioè posto, per quel cantiere, “imprese esecutrici” = “i Muratori ed i Ferraioli”. Applicando correttamente la regola matematica per gli altri articoli:
-l’art.3 comma 8 a) si leggerà: il committente ....... verifica l’idoneità tecnico professionale dei Muratori e dei Ferraioli .......... (Letto così io non me la sentirei di consigliare il committente di non verificare l’idoneità dei ferraioli e cioè dei sub appaltatori.). Perché si dovrebbe verificare l’idoneità dei sub appaltatori se non per autorizzarne o negarne l’ingresso in cantiere? L’art. 2 comma 2 b) del DPR 222: il PSC contiene ........ ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro dei Muratori e dei Ferraioli e dei lavoratori autonomi L’art.4 comma 5 del DPR 222 si leggerà: Il Coordinatore per l’Esecuzione integra il PSC con i nominativi dei Muratori e dei Ferraioli tenuti ad attivare: -le scelte progettuali ed organizzative ............. -le misure di coordinamento .............. Il CSE, previa “consultazione dei Muratori e dei Ferraioli” e dei lavoratori autonomi interessati, indica la cronologia di attuazione e le modalità di verifica. (sottolineo consultazione dei Ferraioli) L’art. 5 Comma 1) del 528: Durante la realizzazione dell’opera il CSE provvede a: a) verificare con azioni di coordinamento e controllo l’applicazione da parte dei Muratori e dei Ferraioli.......... b)verificare ................... adeguare il PSC .................... valutando le proposte dei Muratori e dei Ferraioli dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che i Muratori ed i Ferraioli adeguino i rispettivi POS. (sottolineo proposte dei Ferraioli). L’art. 31 della legge 109/94 comma 2 bis, si legge: i muratori ed i ferraioli, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 14 agosto 96 n. 494, proposte di modificazione o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante ....... (risottolineo i Ferraioli possono presentare). In sostanza non viene mai evidenziata una differenziazione del rapporto che deve essere tenuto dal committente e dal coordinatore per l’esecuzione nei confronti sia del Muratore che del Ferraiolo. Né viceversa. Cosa devono fare il Committente ed il CSE potrà anche essere oggetto di discussione ma, se fossero tenuti a distribuire caramelle, CERTO E’ che devono distribuirle sia ai Muratori che ai Ferraioli e cioè sia agli appaltatori che ai subappaltatori, in parti uguali e senza consegne per interposte persone ad evitare che qualcuno mangi quelle degli altri. Con una logica che non fa una grinza e che condivido in pieno, anche a nome e per conto di altri, dice però LINO AND EMILIO che, se una cosa viene fatta da uno, non deve essere ripetuta da altri, anche ad evitare confusione. Quando il CSE va a distribuire le caramelle, i sub appaltatori hanno già ricevuto e mangiato, in base all’art. 7 del 626, le caramelle del datore di lavoro committente o sub appaltante. Non deve più distribuirle perché troppe caramelle fanno male. LINO AND EMILIO ha cioè applicato l’art. 7 del 626/94 prima del 528/99. Ma il 528/99 è legge specifica e successiva al 626/94 che invece è norma generale. Il 528 è quindi preminente e va applicato per primo e per intero poi, dove non copre, si ricorre al 626. Diventa vero allora esattamente il contrario. Sarà il datore di lavoro committente e sub appaltante che non potrà distribuire tutte quelle caramelle già distribuite dal CSE e dovrà mangiarsele, sperando che non gli facciano male. Dovrà cioè stare ben attento alla tentazione di ingerirsi in fatti che non lo riguardano. L’ingerenza è la bestia nera del datore di lavoro anche perché non si capisce bene dove cominci e dove finisca. La domanda è: le caramelle del CSE dovute per il 528 corrispondono in qualità e quantità a quelle previste all’art.7 del 626/94 ? La risposta la daranno i magistrati quando avranno finito di interpretare, quindi aspettiamo.
SINTESI: Il nodo credo sia tutto qui: -Se è preminente il D.Lgs 626/94, si applica l’art. 7 ed il CSE non ripete quanto espletato dal datore di lavoro committente (sponsor Lino and Emilio). -Se è preminente il D.Lgs. 528/99, il CSE fa quanto deve e l’art. 7 non ha più motivo di essere (sponsor io). -Se l’art.7 ed il D.Lgs.528 sono due cose diverse si applicano anche tutte le parti non sovrapponibili (in cerca di sponsor).
Matty -
29/7/2003 Il termine “ SCATOLA VUOTA”, termine per altro
appropriato, potrebbe far pensare ad un appalto strano o anomalo. L’art. 7 comma 1
prima parte, in forma estremamente chiara, dice che ci deve essere un datore
di lavoro (soggetto della o alla 626), una sua Azienda (struttura fisica) un
suo appalto/i all’interno della sua struttura fisica (presenza quindi di
datore/i di lavoro soggetti della o alla 626 o lavoratori autonomi che al
momento non ci interessano). Perché il 494 non ha
modificato l’art. 7? Perché non c’era nessun motivo di farlo. Nessuno nega che
l’art. 7 sia a tutti gli effetti vigente; sottolineo, ripeto sottolineo e
insisto sul sottolineo che non c’entra niente con la condizione del sub
appalto. Il tutto sottolineato. Fatto morale: perché
due Antonio che spalano lo stesso mucchio di sabbia nello stesso cantiere
dovrebbero subire due processi (nel senso di procedimenti) di sicurezza
diversi a seconda che dipendano da app. o da sub? Perché, se dovessero
rimanere sotto lo stesso mucchio di sabbia, dovrebbero subire due processi
(nel senso di processo) che potrebbero portare a conclusioni diverse? Per andare all’alveo: è vero che l’appaltatrice determina chi debba eseguire quella particolare lavorazione ma lo determina a monte, non alla giornata. Primo deve chiederne l’autorizzazione al committente che, per valutarne la idoneità tecnica ed autorizzarlo deve sapere chi, dove, come e con che verrà eseguita quella lavorazione, secondo deve inserirlo nel pos e comunicarlo al CSE. Ad un matrimonio gli
sposi invitarono un parente un po' largo e lontano, di quelli che si rivedono
solo ai matrimoni appunto ed ai funerali.
Vediamo in concreto
come mi comporterei nel caso specifico, poi mi farete le correzioni, ma non
sanzionatemi come ha fatto la USL per “insufficiente” coordinamento, ditemi
quanto mi manca per la sufficienza ed a quali domande non ho saputo
rispondere. Condizione di partenza:
scavatorista sub appaltante sopra, operai sub appaltatore sotto. 2)Per motivi spazio
temporali non è possibile mandarli a monte ed a valle. Io, CSE, ordinerei
sistemi di protezione adeguati stabilendo a carico di chi ed il loro costo.
Omino con trombone, tettoie parasassi, fisica separazione tra braccio ed
operai, perché no, lunghezza massima del braccio ecc. Ma l’avrei fatto anche
se l’impresa fosse stata una sola. Comunico ai DUE d.d.l. (assolutamente
insieme) tali disposizioni che dovranno essere riportate sui pos. Eventualmente
uno dirà come realizzerà le protezioni, l’altro dirà che non inizierà le
lavorazioni se non avrà verificato la loro efficienza e chi dovrà
verificarla. 3)Il lavoro è unico
e non separabile: lo scavatorista sistema l’argine mentre l’operaio fa assistenza
controllando le pendenze, accostando i materiali, regolarizzando a mano il
fondo dello scavo. Un altra cosa nel 528 non è sanzionata: l’insufficiente
coordinamento o cooperazione tra d.d.l. tanto invocato al comma 2 dell’art.
7. Anzi, escluso un en passant nell’art.8, di questo nel 528 non si parla
proprio. Lulu Scusate mi sono perso il convegno. Capodarca 19/12/2003 Ricoominciaaamoooo “La sicurezza nei
cantieri” di Pierguido Soprani, l’editore si sa. “L’art. 7, comma 2
del citato decreto legislativo (626 n.d.r.), relativo agli obblighi di
cooperazione e di coordinamento, invece non si applica (ed è stato dunque
eliminato nel testo attuale dell’art.9, comma 2, del D. Lgs. N. 494/1996);
prevale infatti la disposizione (più) “specifica” dell’art. 5, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n. 494/1996, che fa rientrare peraltro tale obbligo nei
compiti del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, così esonerandone
l’impresa.” Chiaro? L’art. 7,
comma 2 del 626, in presenza di Coordinatore non si applica. Punto. 1)Per andare a
Castel S. Pietro vi siete alzati presto e la capacità di intendere e di
volere risultava compromessa. Quale delle tre? Le leggi possono
essere ingiuste ma hanno sempre una loro logica. Difficilmente sono sbagliate
e basta. Anche la risposta è
sempre quella: “ i legislatori hanno ritenuto che il rapporto contrattuale
per il quale una impresa giustifica la propria presenza in cantiere (app. o
sub) non può in alcun modo differenziare il diritto di tutela di cui sono
destinatari e beneficiari tutti i lavoratori per il solo fatto di essere
tali. Per dirla
all’incontrario: tutti i lavoratori dipendenti, per il solo fatto di essere
tali, sono titolari nello stesso ambiente dello stesso diritto di tutela
indipendentemente dal rapporto contrattuale instaurato dai rispettivi datori
di lavoro; la cosa non sarebbe garantita se sottoposti a regimi procedurali
di sicurezza differenziati. Per dirla con un
esempio: ad un incrocio senza vigile gli automobilisti si coordinano tra loro
secondo codice della strada; se il traffico si complica ci si mette il vigile
che coordina tutti, compresi biciclette e pedoni; se vuole può anche dare la
precedenza a sinistra purché prima fermi la destra. Non è pensabile che nello
stesso incrocio, con vigile e semaforo, gli automobilisti siano tenuti a
rispettare le indicazioni del vigile mentre i ciclisti continuano a
rispettare la segnaletica semaforica. Che il vigile ed il semaforo possano
essere sempre e comunque perfettamente sincronizzati è molto remoto”. Un po’ di cinismo:
la scala mobile, l’art. 18, il diritto di sciopero, la pensione. Vogliamo
lasciare agli operai almeno il diritto ad essere ammazzati “tutti allo stesso
modo”? Chiara 19/12/2003 Splendido il paragone dell'incrocio e dei vigili! Capodarca
19/12/2003 fine pag. 267 - inizio pag. 268 Ripeto la
domanda:"L'art. 7 comma 2, in presenza di coordinatore, può essere
contestato dalla USL?" Capodarca
22/12/2003 La domanda iniziale di questa gran bella storia, traducendo la
formulazione, era: 2)Se si, ritenete
corretta l’applicazione fatta dalla USL nei casi specifici? Alla prima domanda
il Dott. Soprani, dopo aver chiesto il mio parere, ha detto “no”. Ed il
discorso è bello e chiuso. Voi che dite? Se poi il Dott.
Soprani avesse nel frattempo cambiato idea, avrebbe sicuramente ragione Lui
essendo suo il diritto di ultima parola; allora ecco due sentenze di corretta
applicazione del D.Lgs. 626 art. 7 comma 2: 1)Dott. Fimiani: Nel
caso di affidamento di lavori in appalto si vedano: 2)Dott. Soprani:
Appalto e subappalto: Cass.pen. sez IV,3Febbraio 2003, n. 4781 (Coco) Nota del magistrato
(in sintesi): con la sentenza annotata, la corte di cassazione ha valutato la
problematica conseguente alla messa a disposizione, da parte di un impresa
subappaltante, di dispositivi di protezione individuale in favore dei
dipendenti dell'impresa subappaltatrice. Chiamata a stabilire se detta
condotta si risolvesse in atto di ingerenza idoneo, in caso di infortunio, a
ritenere estesa la responsabilità anche al fornitore dei DPI, la S.C. si è
espressa in senso negativo, per le ragioni di seguito espresse. No comment. Capodarca
31/12/2003 Dice catanga: "Ciascun automobilista guida la propria
macchina e non dipende dagli altri automobilisti che si ritrovano a
transitare all'incrocio. Gli autisti guidano
la propria macchina, i datori di lavoro guidano la propria impresa. Le imprese sub
appaltatrici non sono il rimorchio dell’autotreno o la roulotte attaccata al
mercedes, ma sono macchine con proprio autista. Anzi, spesso sono
inaffidabili e senza freni. Sarà meglio starci ancora più attenti. Capodarca 2/1/2004 Non è bello rispondere ad una domanda con un
altra domanda ma è d'obbligo: Se il CSE organizza ....... (non ha quindi un obbligo di
risultato), chi è il soggetto che gestisce operativamente quanto definito
prima? RISPOSTA Se, a seguito di sub appalto, l'edile diventa edile più ruspista
(impresa)per me diventano semplicemente quattro imprese e qualsiasi possano
essere le risposte alle tue domande prima era "x tre" dopo è
"x quattro". Per te invece diventa "x tre + qualcos'altro". Non mi sembra nè più facile, nè più giusto e, ovviamente,
neanche coperto dal 528. Capodarca 2/1/2004 Scusa Lino, forse voi siete un po’ condizionati dall’operare
principalmente negli appalti pubblici. La trasformazione,
per i cantieri, dell’art. 7 del 626 in D.Lgs. 494/96 che lo sostituisce
interamente, nasce dalla constatazione che, generalmente, trattasi di opera
complessa che necessita del contributo di più imprese; a volte tra loro
indipendenti ed a volte no, comunque ognuna con i propri rischi
professionali. Questo senza per contro la presenza di un datore di lavoro
committente (ad esclusione di cantieri aperti all’interno di aziende in
attività e tralasciando il concetto irrisolto di unità produttiva) capace di
gestire la sicurezza in forza della sua esperienza imprenditoriale e per
mezzo dell’art. 7 del 626. **Il D.Lgs. 494/96 e
s.m. si applica nei cantieri in sostituzione e non ad integrazione del D.Lgs.
626/94 e s. m. F.to Soprani** I NORMALI cantieri
partono con più appalti (classico per me: edile, elettricista ed idraulico). E' più facile, è più
giusto ed è coperto dal 528. Capodarca Mi sembra che ci siamo accaniti sul 494 mentre ancora non è del
tutto acquisito il 626 (notate la delicatezza dell’uso mi sembra). Ho colto due
affermazioni del tuo ultimo intervento (credo che sei uno di quelli che l’ha
digerito). La seconda: non
sempre le lavorazioni appaltate o sub appaltate sono reciprocamente
pericolose, proprio come sostiene il Dott. Fimiani. La prima: mi ha
ricordato una inaspettata imprecisione o confusione di IGOR che rispondeva ad
un collega alle prese con una esposizione museale della quale non ho ben
capito la completa natura dei lavori appaltati. Poniamoci la
ristrutturazione di un’ala dell’ospedale di tuo riferimento. Appalto
“IMPRESE” per opere edili ed elettricista, lavori sopra i 200 ug. In caso di lavori
sotto soglia, non attivandosi alcune condizioni alternative, si ritorna a
gestire gli appalti secondo l’art.7/626; ma il comma 1 a, per esempio, rimane
sostituito dall’art. 3 comma 8 + Biagi. Per ultimo ritengo
che nel caso di un cantiere interno ad una azienda non sia mai verificabile
la condizione di unica impresa in quanto l’art. 3 comma 3 parla di “presenza
di più imprese” e non di appalti a più imprese. La contestuale presenza
dell’impresa del committente con i suoi dipendenti e di una impresa
appaltatrice realizza sempre la condizione di “presenza di più imprese”. Capodarca 8/1/2004 IGOR: rilevi giustamente la “........ strana coincidenza ......”
e non è l’unica. Non ho capito la
differenza che lasci supporre tra datore di lavoro ed imprese. FEDONE: ottima
analisi fino al concetto di lana caprina. Talmente facile! Purtroppo però poi
bisogna pettinarla. CATANGA: il
Coordinatore organizza. Come si fa a non essere d’accordo? Quando Catanga
giocava a pallacanestro, io organizzavo partite a poker. Lo sai Catanga che,
messa come hai risposto al quesito di PROSIT sulle riunioni di coordinamento,
sono quasi d'accordo con te? MAC: veramente
interessante l’esempio dell’orchestra; se non altro dimostra che ognuno poi
fa tesoro della propria esperienza ovunque maturata. E’ il meglio che ognuno
possa fare. PIERO: mio fratello,
quando esce con una nuova edizione, corregge i precedenti errori. Visto che
il testo del Dott. Soprani non è alla prima edizione ed altre ce ne saranno,
se errore è, avrebbe potuto correggerlo. Secondo me, qualcuno che gli è
particolarmente vicino dovrebbe farsi carico di sollecitarlo. Io, anticipando
il consiglio di Catanga, ci ho provato, ma non mi ha risposto. Capodarca /ED CARDO Ti domandi: perché
capodarca si accanisce, perché vuol farci lavorare peggio? La seconda è
semplice. Intanto non è in mio potere condizionare il modo di lavorare di nessuno,
in più sono convinto che la mia impostazione sia più facilmente attuabile:
arriva un’impresa, c’è un datore di lavoro, c’è un unico modo di
rapportarcisi. Più facile di così! |
COORDINAMENTO DELLE IMPRESE IN CANTIERE Ing. Luca Mangiapane Intervento sul “Forum
della Sicurezza nei Cantieri di Edilio” in data 5-11-2002
Nell’interpretare il 494 ed i limiti di coordinamento del
coordinatore e dell’impresa affidataria di subappalti, ci si deve chiedere
che apporto può dare il CSE rispetto alla preesistente condizione di legge
ante 494. Ora,
se immaginiamo che non vi siano appalti scorporati e che cioè il committente
affidi ad una sola impresa tutto il lavoro e che in seguito, poiché previsto
dal contratto, l’impresa affidataria incarichi altre imprese o lav. aut., a
termini 626 il coordinamento spetta all’impresa affidataria e non si vede, da
un punto di vista logico (la legge e la sua interpretazione sono
evidentemente un’altra cosa) a cosa servirebbe un altro coordinatore, se non
a fare confusione (che cosa coordina l’uno e cosa l’altro?). In
quest’ottica ha pure un senso il concetto d’idoneità per le imprese e lav.
aut. dettato dal 494 che, nell’ottica della sicurezza, non corrisponde a
quello dettato dalla normativa precedente, che invece mirava e mira al
risultato del lavoro, alla lotta alla criminalità organizzata, al rispetto
degli obblighi contributivi e assicurativi, ma non alla sicurezza nei luoghi
di lavoro. Seguendo
questa logica il committente dovrà scegliere, quindi, delle imprese che siano
dotate dell’organizzazione necessaria ad eseguire quei lavori assegnati in
contratto, mettendo quindi le premesse affinché non vi siano subappalti (il
ricorso al subappalto avverrà così di meno) e le imprese che hanno stipulato
contratto con il committente, vengano coordinate dal coordinatore. Si
sa; infatti, che con i subappalti aumentano i rischi in cantiere, almeno per
due motivi: 1) più imprese che lavorano; 2) la ditta subappaltatrice deve
diminuire ulteriormente i costi rispetto all’impresa affidataria ed è indotta
a risparmiare in sicurezza. Che ognuno si coordini le imprese sue: le imprese
affidatarie (idonee) le imprese sub appaltatrici, il committente, per mezzo
del coordinatore, le imprese e i lav. aut. muniti di contratto con lo stesso
committente. Personalmente ho
sempre pensato che è sempre necessario, in un qualunque ambiente di lavoro (cantiere,
bar, azienda, unità produttiva, ecc.), comunicare efficacemente. Il 494-528 non ha
modificato tutto quanto stabilito dal 626 ma ha solo
"semplificato", evitando una duplicazione di obblighi, quanto
previsto dal citato art. 7, comma 2. Visto che il 494-528
è normativa speciale penale (per il settore delle costruzioni), in base al
"criterio di specialità", dell'art. 15 del codice penale, essa ha,
semplificando, la "precedenza" rispetto ad altre leggi penali non
speciali. Allora, se il
legislatore avesse voluto modificare l'applicazione dell'art. 7 del 626, per
quanto riguarda il settore delle costruzioni, perché non l'ha fatto, potendo
godere di tale possibilità? Non l'ha fatto
perché ha deciso che quanto previsto dall'art.7, escluso quanto espressamente
modificato dal 494-528, era da applicare anche nel settore delle costruzioni. In merito, poi, al
coordinatore per l'esecuzione, l'art. 5, comma 1, lettera c) del 494-528
(coordinamento e cooperazione), gli chiede solo di "organizzare" ed
non di "assicurare" o di "garantire". In altre parole, il
CSE non ha l'obbligo di risultato e ciè quello di assicurare che in cantiere
ci sia quanto richiesto dal citato comma. Questo perchè, spetta a ciascun
datore delle imprese "esecutrici" (appaltatrice e subappaltatrici),
nell'ambito delle proprie autonomie organizzative, attuare operativamente quanto
sopra. Inoltre, non si deve
fare confusione tra il coordinamento delle imprese e il coordinamento delle
lavorazioni. Il CSE, quindi, deve imporre, quando necessario, delle regole di
coordinamento per eseguire determinate attività lavorative o fasi di lavoro
che comportano un rischio aggiuntivo derivante dalle sovrapposizioni
spazio-temporali citate e non solo perché legate alla presenza di più imprese
nello stesso luogo di lavoro “cantiere”. SGB 14/11/2003 Voglio congratularmi
con gli organizzatori del convegno a Castel San Pietro per la qualità dei
contenuti e lo spessore dei relatori che sono intervenuti nel pomeriggio del 12
novembre scorso. Lino C'ero anch'io e posso confermare Catanga 19/12/2003 In merito al Vigile,
Capodarca, deve essere precisata una cosa (anche se ciò provocherà una
delusione per Chiara a cui era piaciuto l'esempio). In un cantiere non è
così. I subappaltatori dipendono dall'appaltatore. L'esempio che hai
fatto, quindi, non è pertinente. Fanne un altro così
vediamo cosa intendi per attività di "organizzazione della cooperazione
e del coordinamento". Ribadisco, poi, che
il CSE organizza e non gestisce. Il principio
dell'art. 7, comma 2 si applica nei rapporti tra appaltatori e
subappaltatori. Poi, se non ci
s'intende con che cosa voglia dire "Organizzare", allora diventa
difficile andare avanti. Sul vocabolario c'è
scritto che organizzare vuol dire "coordinare armonicamente tra loro più
attività al fine di svolgere una determinata funzione". Pertanto, o ci
chiariamo su questo o diventa difficile proseguire. Nessuno, ripeto
nessuno, può violare l'autonomia di un imprenditore (appaltatore o
subappaltatore), altrimenti si fa quella che si chiama ingerenza. Come già detto
prima, il CSE definisce le regole di coordinamento (questa è l'organizzazione
citata all'art. 5, comma 1, lettera c) e poi, l'appaltatore ed i suoi
subappaltatori si strutturano in modo da ottenere il risultato richiesto dal
CSE per evitare, ad esempio, pericolose interferenze. In merito alla
domanda di LULU, la risposta è che il CSE non si rapporta, normalmente, con i
subappaltatori ma con l'appaltatore. Solo nei casi
previsti dall'art.5, comma 1, lettere e) ed, in particolare, f), il CSE può
avere un rapporto diretto con i subappaltatori. In merito a quanto
scritto da Soprani, consiglio Capodarca di leggere anche quanto scritto dal
magistrato, nello stesso libro, nel commento all'art. 5, comma 1, lettera c). Igor 20/12/2003 Come ulteriore tentativo, proverei a fare un confronto tra
quanto previsto dall’art 2 comma 2 g) del Regolamento 222/03 e quanto previsto
dal famigerato art. 7 del 626/94, ed in particolare, come in essi richiamato,
con riferimento alla figura del datore di lavoro, così eliminiamo le
distinzioni tra appaltatori, imprese esecutrici, subappaltatori,imprese
aggiudicatarie…….sono tutti datori di lavoro. Mac 31/12/2003 Io odio i vigili e pertanto non riuscirò mai
a digerire l’immagine di CSE = vigile. Catanga 31/12/2003 Quanto detto da MAC è un chiaro esempio di
come debba essere intesa la figura del CSE. Tre domande per il 2004. Se il CSE organizza ....... (non ha quindi un obbligo di
risultato), chi è il soggetto che gestisce operativamente quanto definito
prima ? E se questo soggetto che deve "gestire operativamente"
non lo fa, è sanzionabile? Se questo soggetto fosse sanzionabile, qual'è la sanzione che
deve essere applicata dall'ente di vigilanza? Lino 2/1/2004 Mi intrometto e fornisco un mio parere. Credo che il caso che hai fatto sia diverso. Infatti, stai parlando di un appalto scorporato e non di un
normale appalto dove c'è un committente e un appaltatore. In un appalto scorporato, anche se pienamente soggetto al 494 (se
si verificano le condizioni note), il committente avendo stipulato N
contratti d'appalto con N imprese, ha l'obbligo, ed a prescindere dal 494, di
coordinare tutti questi signori visto che ognuno di essi non sa cosa devono
fare gli altri. Nell'altro caso, a cui mi sembra si riferiscano le domande
fatte, c'è già un interlocutore, diciamo principale, e cioè l'appaltatore a
cui il committente ha affidato i lavori. Edgar Più leggo Capodarca e sempre più mi convinco che in cantiere lui
è un turista per caso. Mi sembra che per lui questo sia un mondo
completamente sconosciuto. Lino Ridico quanto già detto da altri. Un conto è se io committente chiamo N imprese e affido degli
appalti scorporati: qui nessuno mi toglie l'obbligo del coordinamento diretto
tra le N imprese (fatto anche con il CSE). Diverso è se io committente affido l'incarico ad un appaltatore
e questo con N contratti di subappalto porta in casa mia, dopo mio assenso, N
imprese. Qui il mio CSE organizza il coordinamento delle lavorazioni che
l'appaltatore affiderà ai suoi subappaltatori. Bruno 4/1/2004 Estrapolare una dichiarazione
da un testo complesso è pericoloso, ma quanto affermato dal dott. Soprani: Mac Uno dei problemi salienti è tradurre
operativamente quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lettera c) del 494: Io provo ad indicare di seguito alcuni elementi chiedendo ai più
esperti la correzione e l’integrazione. Per organizzare tra i datori di lavoro, ivi compreso i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonchè la loro reciproca informazione il CSE deve: Piero In effetti quanto detto da Bruno riguardo a Soprani mi sembra
giusto. Quando il magistrato ha scritto il libro di cantieri sapeva poco, ma
poi poco per volta ha imparato qualcosa e sta ancora apprendendo. |
DELL’ART. 7 DEL D.Lgs. 626/94
|
Azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività economica volta al raggiungimento di particolari fini economici Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; - il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. (omissis..) Datore di lavoro Committente: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; - il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. e per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione |
|
P.I.
............................. ...................................... Spett. Azienda USL ................. Servizio prevenzione e sicurezza OGGETTO:
richiesta parere Il
sottoscritto, al fine di svolgere al meglio la propria attività di
Coordinatore e consulente nel settore sicurezza del lavoro, se nelle vostre competenze e funzioni
istituzionali, pone il seguente quesito In
un cantiere temporaneo o mobile (art.2 comma 1 lett.a), D.Lgs.494/96) il
committente (art.2 comma 1 lett.b) D.Lgs.494/96) affida alcuni lavori alla
ditta “A” ed altri alla ditta “B”; quest’ultima, con il consenso (art. 1656
C.C.) del committente, ne affida una parte alla ditta “C”. Poiché
unica condizione per l’applicazione dell’art.7 comma 2 lett.a),b) è: “2. Nell’ipotesi di cui al comma 1...”,
si chiede sapere: -tra
committente e datori di lavoro “A”, “B”, “C”, chi è il datore di lavoro (come
definito dal D.Lgs. 626/94 all’art. 2, comma 1, lett.b) committente che,
affidando i lavori all’interno dell’azienda o unità produttiva (come definita
all’art.2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 626/94), ha concretizzato l’ipotesi di cui al comma 1? E’
gradita risposta scritta, anche tassa a carico. Grazie
per l’attenzione e distinti saluti. Dott.
Fimiani [...] In tale prospettiva occorre
individuare con esattezza la nozione di unità produttiva dalla cui
responsabilità può derivare la qualifica di datore di lavoro. Secondo l'art.
2, lett. i) D.Lgs 626/1994 per unità produttiva deve intendersi lo
stabilimento ovvero la struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Il decreto non
offre la definizione di stabilimento che, però, può individuarsi in un'area
sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti uno o più
impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. Per
quanto riguarda la seconda parte della definizione può, invece, richiamarsi
la giurisprudenza formatasi sulla nozione di unità produttiva di cui all'art.
35 L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd Statuto dei lavoratori): " Per configurare l'unità produttiva, ai sensi dell'art. 35
della legge n. 300 del 1970, non è sufficiente una qualsiasi articolazione
dell'impresa nella quale operino uno o più dipendenti, ma occorre
un'articolazione autonoma avente, sotto il profilo funzionale o finalistico,
idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività (di produzione o
scambio di beni o servizi) dell'impresa, della quale costituisca, quindi, una
componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica e amministrativa,
tale che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva
aziendale" [...] D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini del presente
decreto si intende per: a)
"stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore,
nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più
impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; b)
..................... c)
..................... d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto 16/8/2003 L’unico punto che da un anno mandava in crisi tutto il mio
ragionamento sull’applicabilità dell’art. 7 dopo l’entrata in vigore del 494 era
quel maledetto riferimento dell’art. 9/528 comma 2 all’art. 7 comma 1 lett. b
del 626. Il D.Lgs.626 si
applica in tutti i settori di attività con dipendenti nei quali, per forza,
esiste un datore di lavoro. Prima dell’avvento del 494, l’art. 7 del D.Lgs.
626/94 tentava una prima regolamentazione solo per i casi in cui, all’interno
dell’azienda in attività (diciamo bar che è corto), a seguito di appalti di
qualsiasi genere, intervenivano altre imprese con altri lavoratori. In questo
caso il datore di lavoro (barista) attivava l’art. 7 al comma 1 lett. a) e b)
ed al comma 3. Poi tutti danzavano al ritmo del comma 2 lett. a) e b). L’avvento del 494 ha
creato una situazione differenziata. Lo stesso dicasi per
quanto riguarda il POS per il quale l’interpretazione è apparsa subito
corretta. Quindi l’art.9 comma
2 va letto così: “DATORI DI LAVORO,
barista parlo anche con te: se avete letto bene il PSC, se lo avete
accettato, se avete fatto un bel POS, se lo avete consegnato al Coordinatore
e questi non ha avanzato riserve, potete anche fare a meno di andarvi a
leggere l’art. 4, commi 1, 2 e 7 del D.Lgs. 626/94”. Dopo tanta
illuminazione, non ho più difficoltà ad argomentare la mia contestazione alle
sanzioni con riferimento all’art. 7 comma 2, lett. a, b ed il mio punto di
vista nei casi di sub appalto. Poniamoci nel
cantiere del pensionato in vena di investimenti in cui sono in vigore appalti
e sub appalti. -Condizione unica
per l’applicabilità dei contestati art.7 comma 2 lett. a) e b) è: Vado a leggermi il
comma 1 senza il quale non si può passare al comma 2: Quindi dobbiamo
avere un datore di lavoro (che per il comma 3 deve essere anche committente),
la sua azienda o unità produttiva, le imprese appaltatrici o lavoratori
autonomi. Saltiamo il fatto
che il D.Lgs. 528/99, applicabile solo e specificatamente ai cantieri,
definisce: “committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione..........”; non credo di conseguenza che nel cantiere possano
essere individuati più committenti; solo il pensionato risponde a tali
requisiti. Il pensionato,
proprietario dell’appartamento non è sicuramente datore di lavoro stante la
definizione D.Lgs. 626 art. 2 comma 1 b, quindi il datore di lavoro
committente va, se possibile, individuato fra i d.d.l. delle varie imprese
che hanno instaurato un rapporto contrattuale sub appaltante, poniamo più di
una. Essendo alla pari ci sarebbero più d.d.l. committenti. Ci manca l’Azienda
ovvero Unità Produttiva: D.Lgs. 626/94 art. 2
comma 1 lettera i): Le definizioni di
azienda e unità produttiva escludono nella maniera più assoluta che
l’appartamento del pensionato possa essere considerato tale perché dovrebbe
esserlo contemporaneamente per tutte le Imprese presenti; con quale autonomia
tecnico-funzionale?. Come può
considerarsi Azienda o Unità Produttiva di un datore di lavoro un luogo in
cui altri datori di lavoro, indipendenti dal primo e quindi non
controllabili, possono in qualsiasi momento introdurre nuovi fattori di
rischio o modificarne altri già valutati? Un luogo in cui per muoversi
bisogna chiedere permesso a committente e CSE? Il sub appaltatore
non è uno che entra nell’ azienda dell’appaltatore che entra nell’azienda del
committente ma è uno che con l’appaltatore entra nell’Azienda del datore di
lavoro committente se barista o nell’appartamento del committente se
pensionato. Non essendo
verificata la condizione del comma 1 non si possono aprire le danze previste
al comma 2. Per trattare poi
nello specifico il tema sub appalti. Art. 1656 del C.C.
“L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del
servizio se non è stato autorizzato dal committente”. Questo articolo da
solo basterebbe a chiudere ogni discorso su chi è responsabile del sub
appalto. Una domanda da porsi
e che porrei volentieri all’ing. M. è: una volta che all’interno di
un’azienda, reale e non ipotetica come il sub appalto, il barista ha assolto
al comma 1 b con la trasmissione del PSC e, insieme al CSE, ha promosso la
cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 3, si continua con il
comma 2 o si ritorna al 528?
|
Azienda
USL ................. Servizio
prevenzione e sicurezza Al P.I. .......................... OGGETTO:
Attività sportello informativo alle aziende In
riferimento alla richiesta inoltrata a questo Servizio si comunica quanto
segue: l’art.2
1°co, lett. b), definisce “committente”
il soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione, individuando così un unico soggetto. Il
D.Lgs. 494/96 non definisce il datore di lavoro in quanto già definito
nell’art. 2, 1° co, lett. b) del D.Lgs. 626/94 che testualmente recita “ il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo di
impresa ha le responsabilità dell’impresa stessa, o dell’unità produttiva”,
quest’ultima definita, sempre dal D.Lgs. 626/94 all’art. 2. 3°co lett. i),
come stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Lapalissiano che il cantiere, o porzione di esso
costituisce unità produttiva per le
imprese edili, il datore di lavoro
dell’impresa “B” è da ritenersi datore di lavoro committente nel rapporto di
subappalto con il datore di lavoro dell’impresa “C” con l’obbligo di
promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 7 2° co, lett.
a) e b) del D.Lgs. 626/94. b.a. –
f.t. Il Responsabile D.ssa
............... |
DEL SUB APPALTO
|
Art. 1656 del C.C.: “l’appaltatore non può dare in sub appalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente”. Sono stato alla ASOR (mi pare che adesso si chiami così). Al committente è stato contestato (sette giorni per ottemperare) l’Art. 3 comma 8 lett. a) per aver affidato l’esecuzione del montaggio ad impresa non idonea e quindi per mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale. CONTRAVVENZIONE 1. Art. 3, ottavo comma, lett.a) D.Lgs. 494/96 Art. 20 lett. b) D. Lgs. 494/96 “Nel caso specifico veniva stipulato
contratto con la Ditta A per la fornitura e messa in opera
dell’opificio prefabbricato in c.a.p. (cemento armato precompresso) senza
verificare che la stessa Ditta A non è tecnicamente e professionalmente
idonea al montaggio della struttura.” |
|
|
Igor - 30/8/2003 Come già ho avuto occasione di dire, se le convinzioni su ciò
che debba essere un datore di lavoro o un datore di lavoro committente, su
che cosa debba essere una unità produttiva, su che cosa sia un appalto o un
subappalto, sull’art. 7/626 e le sue implicazioni, e via dicendo …..sono
diverse, è consequenziale che anche l’interpretazione sul regolamento non
potrà essere che diversa. Vediamo invece la
valenza contrattuale che ha il PSC e di conseguenza il POS, che costituisce
elemento complementare di dettaglio ( e che a tal fine deve essere valutato
dal CSE ) ed alla sua correlazione con il regolamento citato. Inoltre, per maggior
chiarezza e specificità, nel contratto/capitolato faccio inserire dal
committente, clausole di richiamo alla valenza contrattuale del PSC con
particolare riferimento a quanto detto, per esempio, con l’indicazione che i
ritardi dovuti a sospensioni dei lavori, dovute a cause determinate
dall’impresa per mancato adempimento alle prescrizioni del PSC,
costituiscono, in caso di ritardo dell’ultimazione contrattuale dei lavori,
motivazioni per l’applicazione della penale, e che in ogni caso queste
inadempienze, possono costituire motivo di rescissione in danno del
contratto, ecc…. Vediamo ora alcuni
riferimenti normativi del 494 e del Regolamento. - Il CSE ai sensi
dell’art. 5 comma lettera c) del 494, è chiamato ad “organizzare tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”. In base a queste
considerazioni, nel mio PSC, per dare attuazione a quanto sopra, ed in
particolare per stabilire ciò che l’impresa A deve indicare nel suo POS, ai
sensi dell’art.6 comma 1ettera h) del regolamento, prescrivo, come procedure
complementari e di dettaglio: a) disposizioni per
l’organizzazione dei diversi datori di lavoro, in caso di appalto SCORPORATO b ) qualora ( il CSP
non lo può sapere ) il datore di lavoro decida subappaltare ( divenga cioè
datore di lavoro committente ), viene ad incidere nell’ambito della mia
organizzazione, poiché il, CSE dovrà conoscere chi fa cosa, come la fa e
quando la fa, prescrivo Dopo
l’aggiudicazione dei lavori, come CSE, convoco una riunione coordinamento per
illustrare i contenuti del PSC, nella quale richiedo formalmente al datore di
lavoro committente, anche tutta questa documentazione prescritta dal PSC, e
specifico che tale documentazione deve essere consegnata prima dell’inizio
dei lavori e successivamente integrata all’atto dell’ingresso dei vari sub e
lav.aut. 2 ) l’impresa A non
adempie. Ovviamente questo è
un caso ipotetico, perché nella attuale realtà operativa degli appalti, alle
prime avvisaglie, probabilmente il committente privato rescinderebbe il mio
contratto di CSE, e non certamente quello dell’impresa.
|
DEL P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)
|
D.Lgs. 528/99
art. 2 lettera f-ter) Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore
di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 1994 n.626 e successive
modifiche D.P.R. 222 del 3 Luglio 2003 - Art. 6-
(Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza) 1. II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene
almeno i seguenti elementi: |
|
Non ho un documento in
cui in prima pagina troneggi il termine POS (scelta voluta) ma non mi risulta
che esistano moduli ministeriali che impongano la forma del documento. L'intervento
effettivo in cantiere non è che poi sia un assalto all'arma bianca. Esso
avviene in stretta collaborazione tra il tecnico della Ditta A, il datore di
lavoro della sub ed il D.L., comprese le visite in cantiere e capite che non
può essere altrimenti. Che i lavori
sarebbero cominciati lunedì 16 era noto a tutti. Il fatto che non avessi
ancora avuto conferma dell'avvenuta consegna del POS poteva essere una dimenticanza.
Per me era bollino giallo. Non sta scritto in nessuna normativa che io debba
averla. E' una mia iniziativa. Anche la Ditta C,
come la A, è una grossa spa con produzione di coperture in stabilimento e
dotata solo parzialmente di squadra di montaggio. Si può discutere a cosa, ma che il Piano
Operativo di Sicurezza (P.O.S.) serva a qualcosa è fuori discussione. 1)Mario, contadino, decide di farsi un capannone. a)Nomina i Coordinatori b)Fa redigere il Piano di Sicurezza c)Appalta a n. 4 imprese i vari lavori con un appalto
scorporato d)Dirige con il D.L. e)Per quanto può controlla direttamente l’andamento dei
lavori f)Per risparmiare approvvigiona i materiali e paga
direttamente i fornitori g)NON FA IL P.O.S.,
inutile spiegare perché. 2)Mario, titolare di un impresa edile, decide di farsi un
capannone. a)Nomina i Coordinatori b)Fa redigere il Piano di Sicurezza c)Utilizza il proprio personale ed in più appalta a n. 4
imprese vari lavori con un appalto scorporato d)Dirige con il D.L. e)Controlla direttamente e con il tecnico di impresa
l’andamento dei lavori f)Approvvigiona i materiali e paga direttamente i fornitori g)FA IL P.O.S.
essendo anche ditta esecutrice. 3)Mario, titolare di un impresa edile, decide di farsi un
capannone. a)Nomina i Coordinatori b)Fa redigere il Piano di Sicurezza c)Non utilizza il proprio personale ma appalta a n. 4
imprese i vari lavori con un appalto scorporato d)Dirige con il D.L. e)Controlla direttamente e con il tecnico di impresa l’andamento
dei lavori f))Approvvigiona i materiali e paga direttamente i
fornitori g)NON FA IL P.O.S.
non essendo ditta esecutrice ma svolgendo solo il ruolo di Committente. 4)Mario, prefabbricatore, decide di farsi un capannone. a)Nomina i Coordinatori b)Fa redigere il Piano di Sicurezza c)Non utilizza il proprio personale ma appalta a n. 4
imprese i vari lavori con un appalto scorporato d)Dirige con il D.L. e)Controlla direttamente e con il tecnico di impresa
l’andamento dei lavori f)Approvvigiona i materiali e paga direttamente i fornitori g)NON FA IL P.O.S.
essendo nella stessa condizione del caso 3. 5)Mario, prefabbricatore, prende in appalto i lavori per la
costruzione dei capannoni di Mario il contadino e di Mario imprenditore
edile. a)Ci sono i Coordinatori b)C’è il Piano di Sicurezza c)Non utilizza il proprio personale ma appalta a n. 4
imprese i vari lavori con un appalto scorporato d)Il D.L. dirige e)Controlla direttamente e con il tecnico di impresa
l’andamento dei lavori f)Approvvigiona i materiali e paga direttamente i fornitori g)Secondo qualcuno FA
IL P.O.S. DOMANDE: Se il rapporto tra
Mario il prefabbricatore ed il cantiere nei punti 4 e 5 è identico, perché in
un caso non dovrebbe essere tenuto a fare il P.O.S. ed in un altro sì? Se l’assunto che
il P.O.S. a qualcosa serve è vero, perché in due operazioni condotte in modo
identico in un caso esso risulterebbe necessario ed in un altro no? |
Igor STEP BY STEP sull’intervento a lato (in minuscolo) Non ho un documento
in cui in prima pagina troneggi il termine POS (scelta voluta) ma non mi
risulta che esistano moduli ministeriali che impongano la forma del
documento. Nella sostanza il
mio Piano "OPERATIVO" non può contenere altro che la
puntualizzazione delle Imprese che andranno effettivamente in cantiere, i
presumibili tempi di intervento, le procedure formali concordate che dovranno
essere rispettate. E questo viene fatto. - I DATORI DI LAVORO
È ( ART. 9 COMMA1 C-BIS) REDIGONO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA F-TER);) - NON ESISTONO
MODULI MINISTERIALI, PERÒ PER L’ART. 2 COMM 1 F-TER) PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA, RECITA : IL DOCUMENTO CHE IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA
ESECUTRICE REDIGE, IN RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE INTERESSATO, AI SENSI
DELL'ART.4 DEL DLGS 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Disapprovo
totalmente che il POS delle imprese deve entrare a far parte del mio POS,
anzi, io mi rifiuto proprio di vederlo. NEL 494/528, MI
SEMBRA CHE IL TERMINE “ IMPRESA AGGIUDICATARIA” COMPAIA UNA SOLA VOLTA E
PRECISAMENTE AL COMMA 2 DEL CITATO ART. 13 “PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
L'IMPRESA AGGIUDICATARIA TRASMETTE IL PIANO DI CUI AL COMMA 1 ALLE IMPRESE
ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI. SE QUESTO NON
CONVINCE, È ASSODATO CHE L’ART. 7/626 VÀ APPLICATO, ( NELLO SPECIFICO SONO
STATE APPLICATE LE SANZIONI CON COINVOLGIMENTO PENALE DELL’IMPRESA “A” ). NON
SI COMPRENDE,QUINDI, COME LO STESSO POSSA ESSERE CONCRETAMENTE APPLICATO, SE
L’IMPRESA “A” NON CONOSCE I CONTENUTI DEL POS DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI,
ANZI “ SI RIFIUTA DI VEDERLI!!!). SE NEANCHE QUESTO
CONVINCE, OCCORRE RICORDARE TUTTA LA NUMEROSA GIURISPRUDENZA IN MERITO AD
INFORTUNI IN REGIME DI SUBAPPALTO ( IL MAGISTRATO GIUDICA IN BASE A CRITERI
DI EFFETTIVITÀ ). DOVRÀ
SUCCESSIVAMENTE RECEPIRE LE INDICAZIONI EMERGENTI DAI SUCCESSIVI POS DEI SUB,
VERIFICANDO I RISCHI INTERFERENTI INDOTTI, ANCHE IN RELAZIONE AL PROGRAMMA
ESECUTIVO DEI LAVORI, RIEMPENDO COSÌ LA “SCATOLA” - 2)Il POS non è altro
che il completamento, per il singolo cantiere, del documento di valutazione
dei rischi previsto dal 626. Documento che non viene neanche controfirmato dal
tecnico-consulente essendo di competenza esclusiva del datore di lavoro. SU QUESTO SIAMO
D’ACCORDO!! DI CONSEGUENZA IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA “A” FIRMERÀ IL
SUO, ADATTANDOLO ALLA REALTÀ DELLO SPECIFICO CANTIERE E CON ESSO,RECEPIRÀ,
DOPO AVERLI VALUTATI, QUELLI DEI SUOI SUB. L'intervento
effettivo in cantiere non è che poi sia un assalto all'arma bianca. Esso
avviene in stretta collaborazione tra il tecnico della Ditta A, il datore di
lavoro della sub ed il D.L., comprese le visite in cantiere e capite che non
può essere altrimenti. GIUSTISSIMO, MA
QUESTO RIGUARDA SOLO LA PARTE ESECUTIVA OPERATIVA, NON HAI NOMINATO IL
SOGGETTO CON IL QUALE DEVE ESSERCI STRETTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI
RELATIVI ALLA SICUREZZA, CIOÈ IL CSE. 1 ) IL D.L. NON È
MAI NOMINATO NEL 528 ( A PARTE ALCUNI RIFERIMENTI LIMITATI NEL NUOVO
REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI, MA STIAMO PARLANDO DI NORMATIVA ATTUALMENTE
VIGENTE ) E QUINDI NON È SOGGETTO ATTIVO PER LA SICUREZZA ( ANZI SPESSO
SVOLGE AZIONE INDIRETTA DI CONTRASTO ). Quello che ritengo
di non potere e dover fare è la valutazione della idoneità del cantiere
perchè esso deve corrispondere alle esigenze operative della sub. LE ESIGENZE
OPERATIVE DEL SUB DEVONO CORRISPONDERE ED ESSERE CONGRUENTI, CON LO STATO DEL
CANTIERE, IN BASE A QUANTO PREVISTO DAL PSC, OPPURE DEVONO ESSERE OGGETTO DI
AGGIORNAMENTO. Che i lavori
sarebbero cominciati lunedì 16 era noto a tutti. Il fatto che non avessi
ancora avuto conferma dell'avvenuta consegna del POS poteva essere una
dimenticanza. Per me era bollino giallo. Non sta scritto in nessuna normativa
che io debba averla. E' una mia iniziativa. SU QUESTO ARGOMENTO
PERMANGONO LE CONSIDERAZIONI PRECEDENTI SUL COORDINAMENTO DI SECONDO LIVELLO
( ART.7 DEL 626 ). OCCORRE RITORNARE AL
CONCETTO DELLA NECESSARIA PRESENZA DI UN RESPONSABILE DEL CANTIERE, DOTATO DI
AUTONOMIA GESTIONALE ED OPERATIVA, CHE COSÌ COME DIALOGA CON I SUB ED IL
DIRETTORE DEI LAVORI, LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI PRODUTTIVI, NELLO STESSO
MODO SI RAPPORTI CON IL CSE, IN MERITO AGLI ASPETTI LEGATI ALLA
PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA. Per il CSE doveva
invece essere bollino rosso. VEDIAMO L’OPERATO
DEL CSE E QUALI SONO STATI I SUOI COMPORTAMENTI A SEGUITO DI QUESTA
COMUNICAZIONE. Anche la Ditta C,
come la A, è una grossa spa con produzione di coperture in stabilimento e
dotata solo parzialmente di squadra di montaggio. LE DITTE “A” E “C”,
COME SICURAMENTE SARÀ, POTRANNO ANCHE ESSERE LEADERS NEI RISPETTIVI SETTORI,
QUANDO OPERANO IN STABILIMENTO. Igor, se arrivi qui
dopo aver letto tutti gli interventi sopra, non hai passato un CARO CAPOD’ARCA, MI
DISPIACE CONTRADDIRTI, MA IL MIO FERRAGOSTO È STATO SPLENDIDO E SPERO VIVAMENTE
CHE ANCHE PER TE, QUESTA SETTIMANA DI AGOSTO POSSA CONTINUARE AD ESSERLO,
DOPO AVER LETTO QUESTO INTERVENTO. IN CONCLUSIONE,
ABBANDONANDO QUESTE SCHERMAGLIE, ( PER ALTRO DOVUTE IN RISPOSTA ALLE TUE),
DEBBO CONSTATARE CHE NEL SETTORE DELLA PREFABBRICAZIONE, LE TUE
CONSIDERAZIONI NON SONO AFFATTO ISOLATE. DIREI CHE IN QUESTO
CASO, MI SENTO DI CONDIVIDERE QUELLO CHE LEGGO DI UN TUO “FRIEND DI
PENSIERO”, NEL TUO SITO : CIÒ CHE È LEGALE LO
TROVI IN OGNI LIBRO DI DIRITTO, CIÒ CHE È GIUSTO SOLO NELLA TUA COSCIENZA. QUALCUNO SI È FATTO MALE E POTEVA ANDARE
ANCHE PEGGIO. |
*********************
|
Qualche sentenza
utile Cassazione penale, sez. IV, 3 febbraio 2003 (ud. 13 febbraio 2002), n.
4781, Pre. Coco, Rel. De Grazia, Ric. Pichler Infortunio
sul lavoro - Mancato uso di dispositivi di protezione individuale -
Affidamento in subappalto dei lavori - Consegna dei dispositivi di protezione
dal subappaltante ai dipendenti del subappaltatore - Atto di ingerenza
–Valutazione - Non è tale Non è prova di ingerenza dell’appaltante l’aver messo i dispositivi di
protezione individuale (cinture di sicurezza) a disposizione dei dipendenti
della ditta appaltatrice, qualora tale condotta sia dettata da spirito di
collaborazione, ovvero dalla preoccupazione per l’incolumità degli operai
anche se non dipendenti, e per porre rimedio alla colpevole inerzia in
materia del datore di lavoro (Fattispecie in tema di subappalto di lavori
edili, ove il capo cantiere della ditta subappaltante aveva provvisto alla
fornitura dei DPI). Nota
a cura del Dott. P. Soprani (magistrato)
e Dott. Gabriele Taddia (avvocato) – Ambiente & Sicurezza Con la sentenza annotata, la Corte di
Cassazione ha valutato la problematica conseguente alla messa a disposizione,
da parte di un’impresa subappaltante, di dispositivi di protezione
individuale in favore dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice. Chiamata a stabilire se detta condotta si
risolvesse in atto di ingerenza idoneo, in caso di infortunio, a ritenere
estesa la responsabilità anche al fornitore dei DPI, la Suprema Corte si è
espressa in senso negativo, per le ragioni di seguito espresse. In fatto, il capo cantiere della ditta
subappaltante aveva messo a disposizione dei dipendenti della ditta
subappaltatrice dispositivi di protezione individuale (in particolare,
cinture di Sicurezza) dei quali erano
sprovvisti; nonostante ciò un dipendente della ditta subappaltatrice, mentre
eseguiva lavori in altezza senza l’utilizzo di tali dispositivi, causa una
perdita di equilibrio nel corso della lavorazione rovinava al suolo,
procurandosi gravi lesioni. In relazione all’evento infortunistico
venivano rinviati a giudizio sia il subappaltante che il subappaltatore,
condannati entrambi in primo grado per il reato di lesioni colpose gravi, con
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; a
seguito di appello proposto dal solo subappaltante, questi veniva assolto,
avendo ritenuto la Corte d’Appello che nessuna responsabilità poteva essere
ascritta al legale rappresentante della ditta subappaltante, in base alla
prova testimoniale circa l’affidamento dei lavori in subappalto in data
antecedente l’infortunio e valutando altresì che il subappaltante non avesse
posto in essere alcun atto di ingerenza nell’attività del subappaltatore. A
fronte di ricorso proposto dalla Procura Generale, nel quale si argomentava
sia in ordine alla mancanza di prova certa circa l’affidamento del subappalto
in data antecedente l’infortunio, sia in ordine al rilievo giuridico - in
termini di effettiva condotta ingerente - circa la fornitura (o comunque la
messa a disposizione) dei DPI (in realtà poi non utilizzati) ai dipendenti
della ditta esecutrice dei lavori, la Cassazione ha ritenuto, in aderenza con
la tesi espressa dalla Corte di Appello, che «non può costituire di certo prova di ingerenza il fatto che il capo
cantiere della ditta (subappaltante)
abbia messo a disposizione della (ditta subappaltatrice) cinture di sicurezza, tale condotta
potendo essere dettata da spirito di collaborazione oppure dalla
preoccupazione per l’incolumità degli operai anche se non dipendenti e per
porre rimedio alla colpevole inerzia in materia (del datore di lavoro)». La sentenza in esame è in linea a
quell’indirizzo giurisprudenziale in base al quale «l’ingerenza rilevante (...) non si identifica in
qualsiasi atto o comportamento posto in essere (...) ma deve tradursi in una
attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le
modalità di svolgimento e da stabilire, comunque, con gli addetti ai lavori
un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi» (Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 1996, n.
5069). La circostanza della mera messa a
disposizione dei dispositivi di protezione individuale non è stata pertanto
ritenuta dalla Cassazione sufficiente a innescare un meccanismo di
autoassunzione di responsabilità. A cura di Pasquale Fimiani, Gip presso il
Tribunale di Pescara (le massime con la sigla rv sono tratte dal
Ced della Suprema Corte di Cassazione) 2) L'art. 2087 cod. civ é applicabile anche
nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di
sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si
sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in
concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da
eseguire. In generale, per la posizione del committente va ricordato che, con
il contratto di appalto, l’appaltatore assume le responsabilità inerenti la sicurezza nella esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto; a lui spetta l’organizzazione del cantiere, con propri
mezzi e con personale da lui assunto, senza potere di controllo e di
intervento da parte del committente (Cass. Pen. , sez. III, 10 novembre 1982,
n. 10594). Gli obblighi di sicurezza del committente subentrano solo nel caso
in cui questi si riservi ed eserciti (anche di fatto, in assenza di accordi
contrattuali) il potere di ingerirsi nell’esecuzione dei lavori oggetto del
contratto (Cass. Pen., sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 1659), ovvero fornisca
all’appaltatore apparecchiature e impartisca direttive da seguire (Cass.
Pen., sez. VI, 13 luglio 1973, n. 5393). In tali casi, si configura un
concorso di responsabilità (Cass. Pen., Sez. IV, 27 agosto 1987, n. 9429),
che non sussiste invece nel caso in cui il committente si limiti ad
esercitare il mero diritto di controllo sull’esecuzione dell’opera attraverso
un suo delegato alla direzione dei lavori (Cass. Pen., sez. IV, 5 settembre
19986, n. 8959). Il medesimo rapporto sussiste tra appaltatore e subappaltatore
(Cass. Pen., sez. IV, 24 agosto 1987, n. 9328;
Cass. Pen., sez. III, 21 settembre 1981, n. 8205; Cass. Pen., sez. IV, 8
febbraio 1986, n. 1390; Cass. Pen., sez. IV, 30 aprile 1981, n. 4034; Cass.
Pen., sez. IV 24 settembre 1981, n. 8321). Per quanto riguarda il direttore
dei lavori del committente, egli non è titolare dell’obbligo di provvedere
all’attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, a meno che non
sovraintenda in concreto al cantiere (Cass. Pen., sez. III, 24 gennaio 1986,
n. 753; Cass. Pen., sez. IV, 2 marzo 1990, n. 2731). L’ingerenza può
consistere anche nell’influire con la propria attività sul corso dei lavori
(Cass. Pen., sez. IV, 27 agosto 1987, n. 9429). Sez. IV, sent. n. 31459 del 20-09-2002 (ud.
03-07-2002), Zanini ed altro (rv. 222341): " Nel caso di affidamento in appalto
di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione é di tale natura da
porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma
anche di quelli del committente, l'art. 7 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626
impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui
rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore
(a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma
anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di
sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi
appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del
committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in
cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione
prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in
un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria
dell'appaltatore. Ne consegue che
l'obbligo di cooperazione imposto al committente é limitato all'attuazione di
quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto
dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante
sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro
deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera
subordinati, assumendone la relativa responsabilità". Cass. sez. IV pen. 19.1.00 (ud. 17.12.99) n.630, ric. Frisicaro Sicurezza del lavoro - appalto - impresa appaltante che mantenga il potere di organizzazione delle misure di sicurezza in ordine ai lavori subappaltati - responsabilità del datore di lavoro o del soggetto delegato per infortuni occorsi ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice - sussistenza. (rif. norm.: art.7 D.lgs. n.626/94; D.lgs. n.494/96) Qualora nei rapporti tra impresa appaltante ed impresa subappaltatrice si convenga, anche implicitamente, che spetti alla prima il potere di organizzazione delle misure di sicurezza anche in ordine ai lavori subappaltati ed il potere di fare osservare le misure stesse, è il datore di lavoro di tale impresa o il soggetto da questi delegato (nella specie il capocantiere) a dovere essere ritenuto responsabile nel caso di infortunio occorso ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice chiamati a svolgere il lavoro in condizioni di pericolo su strutture non adeguatamente protette. Il principio appare espressione di un orientamento giurisprudenziale costante (tra le tante Cass.22.5.87, Cocchiara e Cass.5.7.90, Travaglini) secondo il quale la responsabilità per eventuali eventi lesivi non può che fare carico all'impresa appaltante quando questa operi una stabile ingerenza nell'organizzazione dei lavori o comunque delle misure di sicurezza, per effetto di specifici accordi o comunque di fatto. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che permanesse all'appaltatore il potere di organizzazione delle misure di sicurezza anche in ordine ai lavori subappaltati in quanto il capocantiere era stato delegato a curare la stesura e l'osservanza dei piani di sicurezza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori ed aveva redatto congiuntamente al responsabile dell'impresa subappaltatrice un piano antinfortunistico che prevedeva, per i lavoratori esposti al rischio di cadute dall'alto, una rete di protezione di fatto non predisposta. Capodarca: 1)”qualora si
convenga” dovrebbe significare che si può anche non convenire 2)”in quanto il capo
cantoniere era stato delegato” potrebbe significare che nel caso contrario
non sarebbe stato chiamato in causa. 3)ӏ il datore di
lavoro di tale impresa o il soggetto da questi delegato (nella specie il capo
cantoniere) a dovere essere ritenuto responsabile nel caso ....” potrebbe
essere il concetto di responsabilità comunque sempre personale e non
oggettiva, nel caso il capo cantoniere sia persona capace ed idonea alle
mansioni cui è stato delegato Cass. sez. IV pen. 1.4.99 (ud. 2.2.99) n. 4184, ric. Saglio Salti Sicurezza del lavoro – soggetti obbligati – appaltatore –
obbligo di tutela nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice
che si avvalga delle attrezzature dell’appaltatore – sussistenza. (rif. norm.: art. 5 DPR n. 547/55; art. 7 D.lgs. n. 626/94) L’appaltatore il quale si avvalga di altra impresa per l’esecuzione di opere accessorie e specialistiche non cessa di essere investito dei poteri direttivi generali e non è esentato dal dovere di provvedere alle misure di tutela dei lavoratori, anche se non dipendenti da lui, quando il subappaltatore non abbia autonomia tecnica e si avvalga delle attrezzature predisposte dall’appaltatore. Principio costantemente affermato in giurisprudenza (si
vedano, ad esempio, Cass. IV 1.10.93, Lanzutti e Cass. IV 7.10.90 Ghilardi).
Nella specie l’impresa appaltatrice aveva affidato ad altra impresa i lavori
di montaggio e smontaggio dei tubi di un’impalcatura, dalla quale era caduto,
in quanto inadeguatamente protetto, un dipendente dell’impresa
subappaltatrice. La Corte ha censurato il totale disinteresse mostrato dal
titolare dell’impresa appaltatrice riguardo all’attuazione delle misure di
sicurezza relative all’esecuzione dei lavori subappaltati. Capodarca: “quando
il subappaltatore non abbia autonomia tecnica e si avvalga delle attrezzature
predisposte dall’appaltatore”. Cass. sez. IV pen. 26.8.99 (ud. 30.3.99) n.10189, ric. Bologna Sicurezza del lavoro - soggetti obbligati - delega dal datore di lavoro a soggetto competente e dotato di autonomia finanziaria - mancata rappresentazione al delegante della necessità d'intervento - previsione della necessità d'intesa con il delegante per le scelte decisionali - rilevanza - esclusione. (rif. norm.:
artt. 4 DPR n. 547/55; 4 D.Lgs. n. 626/94) E' efficace la delega conferita a soggetto munito delle conoscenza tecniche occorrenti, dotato di mezzi finanziari autonomi e collocato, quale direttore dello stabilimento, in posizione strategica per gli specifici compiti affidatigli. Anche se la necessità dell'intesa con l'amministratore unico per le scelte decisionali, prevista all'atto del conferimento delle delega, può configurarsi come limitazione dei poteri del delegato, la responsabilità per l'infortunio occorso ad un lavoratore è limitata al solo delegato, qualora si accerti che questi non abbia mai prospettato al delegante la necessità d'intervento per l'attuazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche. Nella specie si era infortunato un lavoratore addetto ad una macchina timbratrice priva dei necessari dispositivi di protezione. Si è accertato che il direttore di stabilimento non aveva mai rappresentato all'amministratore unico la necessità di adottare detti dispositivi. In ogni caso in cui la sola scelta decisionale ultima sia riservata ad una determinazione congiunta, mentre i compiti di verifica delle necessità di intervento siano devoluti integralmente ed efficacemente al delegato, non può fondarsi una responsabilità concorrente del delegante, non essendo da questi esigibile una decisione che presupporrebbe la conoscenza dello stato di fatto, resa impossibile dalla mancata prospettazione da parte del delegato. Capodarca: - Il datore di
lavoro di una ditta sub appaltatrice specializzata è soggetto idoneo ad
individuare ed a valutare la presenza
in cantiere di rischi specifici per la sua attività? - E’ soggetto
delegabile a tale compito anche se per l’eliminazione di tali rischi dovesse
poi essere necessaria un’azione congiunta sub appaltante – sub appaltatore
nei confronti del Committente? - La responsabilità
per l'infortunio occorso ad un lavoratore è limitata al solo sub appaltatore,
qualora si accerti che questi non abbia mai prospettato al sub appaltante la
necessità d'intervento per l'attuazione delle prescritte attrezzature
antinfortunistiche. |